Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10948 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/06/2020), n.10948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23515-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE

ARTI n. 8, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PAGLIETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI BERALDO;

– ricorrente –

contro

T.M. e BU.BE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 934/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20.12.2012 B.M., proprietario di un terreno sito in territorio del Comune di Casalvolone, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Novara T.M. e Bu.Be., comproprietari di un fondo confinante, per sentirli condannare alla rimozione delle opere realizzate nella loro proprietà ed impeditive del naturale deflusso delle acque. L’attore esponeva in particolare che i convenuti avevano, nel 2009, innalzato una parte del loro terreno, situato in origine ad una quota inferiore di quello di esso attore, modificando lo stato dei luoghi ed ostacolando il libero deflusso delle acque.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per l’accertamento che le infiltrazioni a carico della loro proprietà erano dovute a fatto imputabile al B. e per la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno ed all’eliminazione di alcune opere realizzate in violazione della distanza dal confine o comunque senza il rispetto delle norme applicabili. I convenuti esponevano in particolare che il B. non aveva assicurato il collegamento alla rete fognaria del pozzetto e dei pluviali di scarico a servizio della sua proprietà ed aveva comunque realizzato il pozzetto a distanza di meno di un metro dal confine tra i due fondi.

Con sentenza n. 526/2016 il Tribunale di Novara respingeva la domanda di parte attrice e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale spiegata da T.M. e Bu.Be., condannava il B. ad assicurare il collegamento tra il pozzetto di scarico e la rete fognaria, a ricollocarlo a distanza minima di un metro dal confine tra le due proprietà e a corrispondere ai convenuti la somma di Euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno.

Interponeva appello avverso detta decisione il B. e si costituivano in seconda istanza gli originari convenuti, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 934/2018, la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M. affidandosi a cinque motivi. T.M. e Bu.Be., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 913 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe reso motivazione insufficiente circa la superiorità del fondo B. rispetto a quello confinante e, quindi, avrebbe erroneamente escluso che quest’ultimo fosse naturalmente destinato a ricevere lo scolo naturale delle acque provenienti dal primo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte torinese avrebbe omesso di esaminare la domanda, proposta dal B., di rimozione degli ostacoli eseguiti dal T. e dalla Bu. – consistenti in un basamento di cemento con sovrastanti autobloccanti a secco – che avrebbero reso più difficoltoso il naturale deflusso delle acque provenienti dal suo terreno.

Con il quarto motivo, da esaminare logicamente insieme ai primi due, il ricorrente si duole, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che egli aveva dedotto che le infiltrazioni lamentate dal T. e dalla Bu. erano in realtà dovute alle opere da essi stessi realizzate nel loro terreno.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte piemontese avrebbe omesso di considerare che l’obbligo di collegamento con la rete fognaria era da porre a carico dei proprietari del fondo posto a livello inferiore, destinato a ricevere naturalmente le acque da quello superiore.

Le quattro doglianze, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi e concorrenti profili.

In primo luogo, esse si risolvono nella richiesta di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito. In proposito, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Nè è possibile invocare un nuovo appezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In secondo luogo, la Corte di Appello ha ricostruito le ragioni per cui il Tribunale aveva disatteso la domanda del B., da individuarsi in ultima analisi: da un lato, nel fatto che la C.T.U. esperita in prime cure aveva affermato che la causa dei problemi di scolo delle acque era da individuarsi nell’inadeguatezza del pozzetto di scarico realizzato dall’attore (cfr. pag. 12 e pag. 15 della decisione di seconde cure); e, dall’altro lato, nella considerazione che “… dalla c.t.u. risulta la inconfigurabilità di alcun dislivello o pendenza tra i due fondi (c. t. u. pagg. 5 e 6), quanto piuttosto l’esistenza di una limitata zona depressa ove si trova il pozzetto di raccolta dell’attore” (cfr. pag. 13 della decisione impugnata).

La ravvisata assenza del dislivello tra i due fondi, che costituisce motivazione pienamente confermativa rispetto a quella già fatta propria dal giudice di prime cure, non viene adeguatamente attinta dai motivi di censura in esame, che non soltanto non contestano, ma nemmeno considerano il passaggio motivazionale appena richiamato, il quale invece risulta decisivo nell’ambito dell’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte sabauda.

Il solo punto del ragionamento della Corte territoriale che non risulta condivisibile è quello con cui il giudice del gravame, nell’escludere l’operatività dell’art. 913 c.c. sul presupposto che nel caso specifico sarebbe stato accertato l’intervento dell’opera dell’uomo, identifica quest’ultima nella pavimentazione di una striscia del cortile, contestualmente alla realizzazione di pozzetto con griglia” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). In tal modo infatti la Corte di Appello fa riferimento ad un’opera realizzata dai convenuti, e non dall’attore, con ciò dimostrando di aver travisato il senso della norma poc’anzi richiamata, la quale al comma 1 prevede che “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo”, con ciò evidentemente alludendo all’opera del proprietario del fondo superiore che possa costituire, o aggravare, la servitù naturale di scolo. Tuttavia l’affermazione può agevolmente essere corretta, dal momento che il giudice di merito ha, in successivo passaggio della motivazione, affermato -anzi, ribadito – che “… la vera causa di quanto lamentato da parte attrice sia da ascrivere all’inadeguatezza ed alla non conformità con le vigenti disposizioni… in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall’attore, mancante di regolare ed idoneo scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando conseguentemente i lamentati ristagni di liquidi – c.t.u. pag. 6” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). In tal modo, la Corte territoriale ha accertato l’esistenza anche di opere realizzate dal B., alle quali peraltro ha ricondotto la vera causa degli inconvenienti da quest’ultimo lamentati. Alla luce di tale accertamento, non adeguatamente attinto dal motivo di censura qui in esame, può essere disposta la correzione della motivazione, nel senso che l’esclusione dell’operatività dell’art. 913 c.c. va ricondotta non già alle opere dell’uomo realizzate dagli originari convenuti, odierni intimati (consistenti nella pavimentazione di parte del cortile e nella realizzazione di un pozzetto con griglia), bensì a quelle, diverse, poste in essere direttamente dal B. (rappresentate in ultima analisi dalla esecuzione di un pozzetto di scarico non idoneo ad assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 889 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il pozzetto di scolo, non costituendo una tubazione, non sarebbe soggetto alla distanza minima dal confine di un metro. Inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe potuto soltanto ordinare il rispetto della distanza dal confine, e non anche imporre al ricorrente la realizzazione di pozzetti.

La censura è infondata. A fronte della riscontrata violazione delle distanze, è del tutto lecita la pronuncia del giudice di merito che ordini l’arretramento dell’opera fino al rispetto di dette distanze. La parte nei cui confronti è diretto il dictum ha ovviamente la scelta se eliminare l’opera (come sembrerebbe sostenere lo stesso ricorrente in apertura di pag.11 del ricorso) ovvero se modificarla o trasferirla altrove, nel rispetto della distanza minima inizialmente violata. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado -che aveva condannato il ricorrente a collegare il pozzetto alla rete fognaria e a posizionarlo ad un metro dal confine- non ha quindi imposto al ricorrente alcunchè di ulteriore dal rispetto della distanza minima prevista dalla legge.

Appropriata, peraltro, appare l’applicazione dell’art. 889 c.c. al caso di specie, posto che – come si legge a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata – già il Tribunale aveva accertato che la causa delle infiltrazioni lamentate dagli odierni controricorrenti era da individuare “nell’inadeguatezza e nella non conformità con le vigenti disposizioni di legge in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall’attore, mancante di idoneo e regolare scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando i lamentati ristagni di liquido”. Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “L’art. 889 c.c., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante” (Sez. 2, Sentenza n. 27642 del 11/12/2013, Rv. 628847). Poichè nella specie la potenzialità -anzi, l’effettività- dannosa è stata riscontrata dal giudice di merito, l’applicazione della distanza minima prevista dall’art. 889 c.c. appare corretta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 09 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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