Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10946 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9275/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato presso l’avv. Loredana

Liso, la quale lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.S., cittadino della (OMISSIS), impugnò il provvedimento reso dalla Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria.

Con decreto emesso il 13.2.2019, il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso, osservando che: preliminarmente, era irrilevante la richiesta audizione dell’istante, il quale aveva prodotto il verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione; dal racconto dell’istante non si evincevano i presupposti della protezione internazionale non essendo state allegate situazioni di persecuzione o repressione, nè della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. a) e b), non avendo il ricorrente enunciato situazioni riconducibili ad un danno grave, o dichiarato di temere per la sua incolumità in caso di rimpatrio, avendo peraltro riferito che, dopo la sua partenza, i quattro fratelli si erano uccisi tra loro a causa della proprietà (vicenda quest’ultima di natura privata), e non essendovi ragione per escludere che le autorità competenti nigeriane fossero in grado di assicurare adeguata tutela; il racconto reso era da considerare, ad ogni modo, inattendibile e generico (avendo il ricorrente riferito che i figli della donna di cui avrebbe timore appartenevano a delle sette), nonchè contraddittorio poichè il ricorrente aveva affermato che non era stato possibile sporgere denunzia perchè la polizia nigeriana presterebbe attenzione solo alle persone “con i soldi”, pur avendo riferito che il padre era benestante; era da escludere una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dalle fonti aggiornate esaminate; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo state allegate circostanze relative alla violazione di diritti fondamentali.

O.S. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto il Tribunale non aveva disposto l’audizione del ricorrente, violando il dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo deduce l’apparenza della motivazione adottata dal Tribunale, in violazione dell’art. 1 della Conv. di Ginevra del 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7,14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale motivato compiutamente sulla situazione personale del ricorrente, omettendo di svolgere l’istruttoria sulle domande formulategli in ordine al pericolo di subire danni gravi in caso di rimpatrio e circa i presupposti della protezione umanitaria.

il primo motivo è infondato in quanto il ricorrente non ha richiesto l’audizione innanzi al Tribunale, nè ha indicato specifici motivi che la rendessero necessaria (cfr. Cass., n. 25312/20). Al riguardo, l’istante ha genericamente lamentato la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, senza però focalizzare l’attenzione su questioni specifiche per le quali l’invocato dovere avrebbe potuto fare chiarezza, sebbene abbia richiamato giurisprudenza di questa Corte che ha correlato l’audizione del richiedente innanzi al Tribunale all’esigenza di approfondire elementi non adeguatamente affrontati davanti alla Commissione territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico.

Il ricorrente si duole sia della mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, sia dell’asserita omessa violazione dell’onere di cooperazione istruttoria circa i presupposti della protezione sussidiaria, sub a) e b) e della protezione umanitaria.

Invero, circa la protezione internazionale e sussidiaria, premesso che l’inattendibilità del racconto reso innanzi alla Commissione esime il Tribunale dall’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), secondo un orientamento di questa Corte (Cass., n. 15794/19; n. 10286/2020; n. 16122/2020), va osservato che non sono state allegate situazioni specifiche relative al danno temuto in caso di rimpatrio del ricorrente, nè specifiche ragioni sull’inaffidabilità delle forze dell’ordine nigeriane circa la tutela dell’istante in caso di rimpatrio, anche in mancanza di una denuncia.

Quanto alla protezione umanitaria, non è stata del pari allegata alcuna condizione individuale di vulnerabilità, avendo il ricorrente lamentato genericamente la sola omessa istruttoria sulla violazione dei diritti fondamentali.

Nulla per le spese del giudizio, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza presentare il controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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