Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10946 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10317/2016 proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.N.G., T.G., B.V.,

P.P., BR.ST., in qualità di amministratore di sostegno di

G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.G., LO.GI., C.M.,

AL.GI., a.m., N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2058/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 2058/2015 del 20 aprile 2015, la Corte di Appello di Napoli, per quello che ancora interessa in questa sede, rigettava il gravame proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti di A.G., B.V., L.M.G., Lo.Gi., T.G., C.M., Al.Gi., a.m., G.F., N.A. e P.P. confermando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta dai predetti e da altri litisconsorti, tutti ex dipendenti del Banco di Napoli già collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo al pagamento in loro favore delle differenze economiche sul trattamento pensionistico per i periodi e gli importi indicati in ricorso, ciò in base al mantenimento del meccanismo perequativo aziendale di cui alla Delib. dell’Istituto 17 gennaio 1983;

che la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, aveva ritenuto irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55, in ragione dell’intervenuto giudicato escludendo, altresì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;

che per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.) con riferimento alle posizioni dei predetti, prospettando due motivi di ricorso;

che il B., la L., il T. la P. e Br.St., quale amministratore di sostegno di G.F., resistono con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia sul motivo di appello che censurava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo, evidenziandosi: che con la domanda era stata chiesta la condanna della società al pagamento delle somme relative al periodo dal 1 luglio 2003; che, quindi, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro diritto a mantenere il trattamento perequativo previsto dalla Delib. Consiglio Amministrazione gennaio 1983 e maturato alla data del luglio 1996 anche nei ratei di pensione successivi all’epoca in cui avevano capitalizzato il loro trattamento pensionistico integrativo; che, però, l’aver chiesto ed ottenuto la capitalizzazione del trattamento pensionistico comportava il venir meno del diritto alla pensione e necessariamente anche del diritto al trattamento perequativo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., stante il consenso espresso alla capitalizzazione nelle missive con le quali la stessa era stata richiesta; che, inoltre, i pensionati che avevano richiesto ed ottenuto la capitalizzazione della pensione avevano stipulato un accordo con il quale l’originaria prestazione pensionistica mensile era stata sostituita con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale con l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima e tale accordo novativo, quindi, aveva comportato l’estinzione, ex art. 1230 c.c., della prestazione pensionistica mensile con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima; con il secondo motivo la ricorrente viene dedotta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1230 e 1362 c.c.” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per erronea interpretazione dell’art. 47 Statuto Fondo Pensione per il Personale del Banco di Napoli per le ragioni esposte nel primo motivo;

che il primo motivo è fondato non avendo l’impugnata sentenza detto alcunchè in merito al motivo di appello che censurava – sia pure in subordine – la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli attuali intimati, pensionati che già avevano risolto ogni rapporto con la società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo; che la fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo;

che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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