Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10945 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10945 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 19448-2013 proposto da:
DI BELLA ALBERTO C.F. DBLLRT53A08G273H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo
studio

GIUSEPPE

dell’avvocato

rappresentato

e

difeso

GIULIO

dall’avvocato

ROMEO,
FRANCESCO

FIRRIOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
990

contro

CUNEO & LAGOMARSINO E S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 244/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/05/2016

di GENOVA, depositata il 03/07/2013 R.G.N. 853/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

03/03/2016

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO per delega

udito il P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Avvocato FIRRIOLO FRANCESCO;

PROC. nr . 19448/2013

FATTO
Con ricorso al Tribunale di Chiavari Di Bella Alberto impugnava il licenziamento
intimatogli con comunicazione del 23.8.2011 dalla società CUNEO & LAGOMARINO srl
chiedendo dichiararsene la illegittimità.
Chiedeva altresì condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate
dal 31 maggio 2011 al licenziamento nonché delle differenze di retribuzione maturate per il periodo del rapporto di lavoro da luglio 2005 a ad ottobre 2008- a titolo di aumenti

delle stesse voci sul TFR, per complessivi € 11.635,18.
Esponeva che tra le stesse parti si. era già celebrato giudizio di impugnativa delle
dimissioni rese in data 1.9.2008, definito con sentenza del 30 maggio 2011 (nr.
95/2011) dello stesso Tribunale, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento
delle dimissioni per incapacità naturale e disposta la sua reintegra in servizio.
All’esito della sentenza egli non aveva ripreso la prestazione perché in malattia,
condizione che gli aveva anche impedito di sottoporsi all’accertamento medico di
idoneità disposto dalla società ex art. 5 L. 300/1970.
Successivamente aveva ricevuto la comunicazione oggetto dell’attuale giudizio, con
la quale la società lo informava che il contratto di lavoro non si era perfezionato all’esito
della sentenza di reintegra per sua esclusiva scelta; aggiungeva, comunque, che il
contratto , ove perfezionato, si sarebbe risolto di puro diritto per impossibilità assoluta
della prestazione lavorativa ovvero doveva intendersi risolto per esistenza di una causa
di licenziamento.
Con sentenza del 18.6-1.8.2012 (nr. 112/2012) il Tribunale di Chiavari rigettava le
domande.
A seguito dell’appello del Di Bella, la Corte d’Appello di Genova, previa consulenza
tecnica contabile, con sentenza dell’8.5- 4 luglio 2013, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, condannava la società CUNEO & LAGOMARINO E. srl al pagamento della
somma di € 4.363,46 oltre accessori nonché delle retribuzioni maturate dall’1.6.2001 al
23.8.2011 (data del licenziamento). Rigettava le ulteriori domande.
La Corte territoriale quanto alla azione di impugnazione della comunicazione del
23.8.2011, qualificava l’atto del datore di lavoro come licenziamento per inidoneità
psicofisica del lavoratore ; riteneva non decisiva la mancata effettuazione della visita di
idoneità ex art. 5 L. 300/70, rilevando come il quadro complessivo degli elementi di
prova faceva ritenere accertata la inidoneità al lavoro del Di Bella, tenuto conto anche
della particolarità delle mansioni ( lavoro in profondità in una cava, con utilizzo di mine).
Riteneva dovute le retribuzioni dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa
(1.6.2001) al licenziamento.
In merito alle differenza di retribuzione maturate per il periodo pregresso (da luglio 2005
ad ottobre 2008 ) il giudice dell’appello evidenziava che lo stesso appellante aveva
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previsti dal nuovo CCNL, differenze di calcolo per ROL, ferie, ex festività ed incidenza

PROC. nr . 19448/2013

prodotto un documento stragiudiziale del consulente del lavoro di controparte da cui
risultava che parte delle differenze di retribuzione inerivano ad un superminimo;
nell’atto di appello il lavoratore aveva contestato che gli aumenti contrattuali richiesti
potessero essere riassorbiti dal superminimo, in quanto il datore di lavoro non aveva
manifestato tale volontà né aveva proposto la corrispondente eccezione in sede
processuale.
Respinte le questioni così introdotte dal lavoratore, la Corte di merito applicava la regola

Per la Cassazione della sentenza ricorre Di Bella Alberto, articolando due motivi.
La società CUNEO & LAGOMARINO srl è rimasta intimata.

DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 112 cpc e
dell’articolo 416 cpc
Censura la sentenza impugnata per avere fondato la decisone di assorbimento degli
incrementi stipendiali previsti dal contratto collettivo nel superminimo corrisposto su un
documento da egli stesso prodotto ( la nota proveniente dal consulente del lavoro della
società), in totale assenza di una allegazione sul punto della parte appellata, che, pur
avendo nella propria disponibilità il documento, aveva diversamente impostato la propria
linea difensiva .
L’assorbimento degli incrementi retributivi nel superminimo derivava invece soltanto
dalla manifestazione di volontà in tal senso del datore di lavoro, che costituiva oggetto di
una eccezione in senso stretto; tali erano tanto le eccezioni così qualificate dalla legge
che quelle esprimenti l’esercizio di una potestà o di una impugnazione riservate alla
parte.
In ogni caso- anche a voler qualificare la questione dell’assorbimento come oggetto di
una eccezione in senso lato- i poteri del giudice non erano esercitabili in assenza di una
specifica allegazione di parte convenuta .

Il motivo è infondato.
L’assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi non deriva infatti da una
manifestazione di volontà in tal senso del datore di lavoro ma costituisce, come questa
Corte ha ripetutamente affermato (Cassazione civile sez. lav. 27 marzo 2013 n. 7685 ;
nr. 19750 del 2008, nr 14689 del 2012), un principio generale ( salvo diversa previsione
del contratto colettivo) sicché occorre una volontà (comune) delle parti del rapporto di
lavoro per escluderne e non già per consentire la applicazione.
Sotto il profilo processuale, dunque, l’ assorbimento non opera attraverso una eccezione
in senso stretto ma, per effetto del suo operare automatico, costituisce oggetto,

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del riassorbimento del superminimo, riducendo le somme richieste.

PROC. nr . 19448/2013

piuttosto che di una eccezione- sia pure in senso lato- di una corretta ricostruzione
contabile del credito vantato dal lavoratore.
Deriva da quanto precede che il giudice può e deve operare l’assorbimento sulla base di
quanto risulta dagli atti ed a prescindere da una specifica allegazione difensiva della
parte interessata.
Del resto questa Corte ( Cassazione civile, sez. VI, 25/11/2015, n. 24113 ) ha già
affermato la rilevabilità d’ufficio delle stesse eccezioni in senso lato, purché i fatti su cui

processo.
Correttamente pertanto il giudice del merito ha rilevato l’assorbimento ( questione di cui
peraltro, era stato investito dallo stesso lavoratore nell’atto di appello).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta- ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cpcviolazione degli articoli 5 e 18 L. 300/1970 .
Sostiene che in assenza della visita di idoneità, di cui all’articolo 5 L. 300/1970, e del
relativo giudizio medico legale non poteva procedersi al licenziamento, non essendo
stata completata la procedura avviata dal datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
L’articolo 5 L 300/1970 individua

i soggetti legittimati ad eseguire gli accertamenti

sulla idoneita’ fisica del lavoratore- affidandoli ad enti terzi e di natura pubblica- ma non
procedimentalizza un licenziamento per inidoneità fisica, che rientra, invece, nella
categoria generale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto la prova del giustificato motivo oggettivo ben può essere raggiunta con tutti i
mezzi consentiti dall’ordinamento, con apprezzamento rimesso sul punto al giudice del
merito.
La Corte territoriale, esercitando il suo potere di libero apprezzamento dei fatti, ha
ritenuto esistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento ( tanto sotto il profilo
della inidoneità del Di Bella alle mansioni assegnate che sotto quello della impossibilità
della sua adibizione ad altre mansioni alternative) e non è dunque incorso nel vizio di
violazione dell’articolo 5 L. 300 /1970.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, per la mancata costituzione della società intimata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le
condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il
comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
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esse si fondano, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al

PROC. nr . 19448/2013

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 3 marzo 2016

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