Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10945 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10065/2019 proposto da:

A.S.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo

Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1299/2019 depositato il 15-2-2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di A.S.J., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal cittadino, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per non subire ritorsioni dallo zio, all’insaputa del quale lui ed il fratello avevano venduto un terreno a terzi di costui. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Ghana, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti, sebbene richiesto in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente, richiamando la pronuncia n. 17717/2018 di questa Corte.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “mancata assunzione dell’onere probatorio”. Deduce che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, avendo egli allegato compiutamente i fatti giustificativi dei suoi timori, e non potendo escludersi a priori la buona fede del terzo acquirente a non domino del terreno di proprietà dello zio del ricorrente, stante la mancanza nel suo Paese di un registro catastale pubblico. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato.

3. Con il terzo motivo censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., deducendo che in tutto il territorio del Ghana è sussistente una situazione di violazione dei diritti umani, con i motivi quarto e quinto si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per il rischio di subire, in caso di rimpatrio, la pena di morte, la tortura o trattamenti disumani e degradanti, ed assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, in considerazione del rischio di sommosse o atti terroristici nel suo Paese, nonchè in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, recepito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, data la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente in Ghana. Chiede, infine, l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione che nelle more del giudizio disponga l’anticipazione degli effetti della sentenza finale.

4. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare di sospensione, potendo tale richiesta essere rivolta esclusivamente al giudice del merito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Risulta dal decreto impugnato (pag. 6) che il Tribunale ha proceduto all’audizione del ricorrente, sicchè la censura espressa con il primo motivo non ha attinenza alla motivazione del provvedimento impugnato.

6. Gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le censure, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata e la valutazione della situazione del Paese di origine, sono inammissibili.

6.1. Il Tribunale ha, motivatamente, escluso la credibilità del racconto del ricorrente, procedendo, come già rimarcato, anche all’audizione dello stesso (pag. n. 6 decreto impugnato), in dettaglio esaminando i fatti allegati e rimarcando molteplici incongruenze e contraddittorietà della narrazione, nonchè evidenziando che il ricorrente neppure aveva allegato di aver ricevuto richieste risarcitorie o di essere stato denunciato per i fatti narrati.

Le censure, svolte sub specie del vizio di violazione di legge, non si confrontano con la ratio decidendi sopra riassunta e si risolvono in deduzioni astratte e generiche dirette, inammissibilmente, a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai Giudici di merito, anche con riferimento alla situazione generale del Paese (Cass. n. 30105/2018), che è stata descritta ampiamente, con indicazione delle fonti di conoscenza. Inoltre, come reiteratamente chiarito da questa Corte, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa sulla vicenda personale, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

6.2. Quanto al diniego della protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè afferma di essere soggetto vulnerabile a causa della sua vicenda personale, ritenuta non conducente dal Tribunale, nonchè della situazione del suo Paese, connotato da gravi violazioni sistematiche di diritti umani, ma non deduce di aver allegato nel giudizio di merito ulteriori elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Inoltre deduce la mancata considerazione del contesto di provenienza, idoneo a provocare, in caso di rimpatrio, lesione alla sua dignità umana, senza, tuttavia, fare specifico riferimento all’integrazione in Italia.

La censura non si confronta rispetto a quanto affermato dal Tribunale, che ha escluso la dimostrazione di un adeguato livello di integrazione sociale, personale e lavorativa ex art. 8 CEDU del ricorrente, per avere egli allegato solo la frequentazione di un corso di lingua italiana e lo svolgimento di apprendistato.

L’assenza di integrazione così accertata preclude la valutazione comparativa rispetto alla condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, mancando uno dei fattori di comparazione. Inoltre la situazione del Paese di origine, ove prospettata in termini generali ed astratti come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., va ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

7. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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