Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10945 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AVENANCE ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. Z.S., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Crescenzio n. 16, presso lo studio dell’Avv. ZANELLO Andrea,

rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Sbarra del foro di Milano

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di

Rienzo n. 162, presso lo studio dell’Avv. SCALONE DI MONTELAURO

Lucia, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con

l’Avv. Franco Di Nicuolo del foro di Milano come da procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

PELLEGRINI S.p.A., in persona del legale rappresentante e Consigliere

Delegato, R.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo

Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio dell’Avv. Fabio Massimo

Cozzolino, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,

con l’Avv. Rosario Salonia per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

C.A., G.M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

201/07 del 23.01.2007/27.02.2007 R.G. 2006 n. 611/676/06;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Andrea Zanello, per delega dell’Avv. Alberto Sbarra, per

la ricorrente e l’Avv. Fabio Massimo Cozzolino per la

controricorrente Pellegrini S.p.A.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 4653 del 2005 il Tribunale di Milano dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato il 15.06.2004 dalla AVENANCE ITALIA S.p.A. nei confronti di C.L., C. A. e G.M., con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risarcitorio.

Il Tribunale osservava che la Avenance Italia S.p.A. aveva adottato licenziamenti individuali, pur essendo interessati più di cinque lavoratori, e che aveva trasferito i tre lavoratori sull’appalto mensa del Corriere della Sera in modo che gli stessi fossero assunti dalla Pellegrini S.p.A., a seguito delle procedure previste dagli artt. 326 e 334 del CCNL. 2. La Avenance appellava la decisione di primo grado, ritenendo che sussistessero i presupposti per l’adempimento dell’obbligo contrattuale da parte della Pellegrini nei confronti dei lavoratori e che comunque i licenziamenti fossero legittimi, essendo stata seguita la procedura contrattuale in presenza di giustificato motivo oggettivo, stante l’impossibilità di utile ricollocazione degli stessi lavoratori. Proponevano appello condizionato C. A. e G.M. ed appello incidentale C.L..

All’esito la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 201 del 2007 ha confermato la decisione di primo grado, osservando che era estranea al giudizio di appello ogni questione concernente l’applicazione dell’accordo 20.06.2004 e che i licenziamenti dei tre lavoratori erano illegittimi (con riguardo ad C.A. il trasferimento era illegittimo perchè nulla si diceva sulla sede di destinazione; per G.M. si rilevava la mancanza delle ragioni del trasferimento; per C.L. si notava che la stessa non risultava tra il personale “addetto” all’appalto perduto dalla Avenance e all’atto del trasferimento era in malattia).

3. Ricorre Avenance Italia S.p.A. con otto motivi.

Resistono con controricorso la Pellegrini S.p.A. e C.L..

La Avenance e la Pellegrini hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente Avenance denuncia violazione degli artt. 112, 434 e 437 c.p.c., con riferimento alla statuizione dell’impugnata sentenza circa l’estraneità al giudizio dell’accordo 20.06.2004.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 12, nonchè degli artt. 326 e 329 CCNL delle aziende settore turismo e pubblici esercizi.

Sostiene che l’impugnata sentenza non ha tenuto nel debito conto che le richiamate norme del contratto collettivo dovevano essere fatte salve e dunque applicate, perchè l’accordo sui cambi di gestione e l’accordo del 20.06.2004 contenevano condizioni più favorevoli rispetto alla normativa sui licenziamenti.

Con il terzo motivo la ricorrente osserva che l’impugnata sentenza non ha preso in considerazione la circostanza secondo cui l’accordo nazionale (in particolare artt. 326 e 329) determinava – nel casi di cambio di gestione – una ipotesi di giustificato motivo oggettivo della L. n. 604 del 1966, ex art. 3.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce erroneità dell’impugnata sentenza e vizio di motivazione, per avere ritenuto “assenti” i lavoratori presso la mensa, mentre erano già occupati presso la stessa, dal che l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento dei tre lavoratori.

Le doglianze esposte vanno disattese in relazione all’art. 366 bis c.p.c., in quanto i relativi quesiti di diritto sono stati formulati in maniera generica senza puntuale riferimento alla fattispecie concreta.

In ogni caso le stesse doglianze sono infondate in merito, avendo il giudice di appello preso in esame il contratto collettivo nazionale e l’accordo 20.06.2004 e ritenuto insussistente l’ipotesi di giustificato motivo di licenziamento dei tre lavoratori, in relazione ai quali ha verificato la mancanza dei presupposti ex art. 329 CCNL per l’assunzione da parte dell’impresa subentrante.

A tale valutazione, poggiante su accertamento in fatto e su adeguata e coerente motivazione, la parte ricorrente si è limitata a contrapporre diverso apprezzamento anche con riferimento all’interpretazione delle norme contrattuali, non ammissibile in sede di legittimità.

2. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza erroneamente interpretato la lettera 8.06.2004 e comunque non valutato le ragioni di carattere organizzativo e produttivo legittimanti il licenziamento di C.A..

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2103 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato che G.M. non aveva impugnato il trasferimento e lo stesso aveva riconosciuto di essere addetto alla mensa fin dal 7.01.2004.

Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2103 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, e ciò in relazione alla posizione di C.L., che assumeva essere stata trasferita il 28.05.2004, più di un mese prima del cambio di appalto, e quindi “addetta ” alla mensa del Corriere della Sera fin da tale data.

Gli esposti motivi sono anche essi privi di pregio sia in relazione alla non pertinente formulazione dei relativi quesiti di diritto, sia in relazione all’infondatezza in punto di merito, risultando adeguatamente motivate le ragioni della statuizione dell’illegittimità del licenziamento dei singoli dipendenti, nei cui confronti non sono stati riscontrati i presupposti per l’operatività della disposizione contrattuale (art. 329) legittimante il trasferimento del personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente.

In punto di fatto invero l’impugnata sentenza ha evidenziato che i tre lavoratori erano assenti da lungo tempo per malattia e non rientravano fra il personale addetto alla mensa da oltre tre mesi.

3. Con l’ottavo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e vizio di motivazione, sostenendo che l’impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione dei principi sull’onere della prova, avendo essa società dimostrato la non possibilità di utile ricollocazione dei lavoratori nell’ambito aziendale e non avendo gli stessi lavoratori indicato posizioni lavorative cui avrebbero potuto essere adibiti.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata (pag. 6) posto in rilievo che la società Avenance non aveva dimostrato l’impossibilità di collocare i lavoratori licenziati nei numerosi appalti del Comune di Milano indicati dalla stessa società.

Orbene su tale punto la ricorrente non ha dedotto una valida e concreta censura, con riferimento alle posizioni lavorative dei singoli appalti, dolendosi, come già detto, del mancato rispetto da parte del giudice di appello dei principi dell’onere della prova e sostenendo di avere chiesto inutilmente ammissione di prova per testi, che però non è stata riprodotta e trascritta, con palese violazione di principio od autosufficienza, caratterizzante il ricorso per cassazione.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

Nessuna statuizione e per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 45,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali per ciascuno dei controricorrenti.

Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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