Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10945 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23038-2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

CANTORE, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati – MAURIZIO MARANO, PAOLO

MOLINARA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella FERNANDES camera di

consiglio non partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott.

GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16 settembre 2014, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, così statuiva: “1) rigetta gli appelli principali proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla (OMISSIS) e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da R.V. ed in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato in data 19.7.2007 e, per l’effetto, ritenuta la continuità giuridica del rapporto di lavoro, condanna la (OMISSIS) s.r.l., come rappresentata, al risarcimento del danno subito dal R. liquidato nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto come quantificata nel presente giudizio, al lordo delle ritenute di legge e maggiorata degli accessori; b) condanna, altresì, al (OMISSIS) s.r.l. a la (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento, in favore dello stesso R., della somma complessiva di Euro 23.206,00 e la sola (OMISSIS) s.r.l. della somma di Euro 1.668,00, per i titoli già riconosciuti in primo grado, al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c…”.

che, per quello che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso che la quantificazione del danno derivante da licenziamento inefficace perchè intimato oralmente doveva essere operata sulla scorta dei principi comuni in tema di risarcimento del danno e considerati i parametri utilizzati dal primo giudice (professionalità del lavoratore e situazione del mercato nel lavoro) e la condotta omissiva del R. con riferimento al dovere di non aggravare le conseguenze del danno, liquidava quest’ultimo nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R. affidato ad un unico motivo;

che la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di Appello – pur richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il licenziamento inefficace non interrompe l’obbligo retributivo ragion per cui il risarcimento del danno da esso derivante coincide nelle retribuzioni maturate e maturande dalla cessazione del rapporto fino al suo ripristino o fino ad evento successivo idoneo ad estinguerlo – aveva inopinatamente liquidato detto danno in dodici mensilità con la sopra richiamata motivazione, peraltro del tutto apodittica;

che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui “Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell’onere della forma scritta, imposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 2, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, nè la qualità di imprenditore del datore di lavoro, nè il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacchè la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l’ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell’inadempimento datoriale”(Cass. n. 15106 del 10/09/2012; Cass. n. 16955 del 01/08/2007; da ultimo, Cass. n. 10547 del 20/06/2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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