Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10944 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10944 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 3187-2011 proposto da:
ILVA S.P.A. C.F. 11435690158, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA,
2016

giusta delega in atti;
– ricorrente –

706
contro

PARA LORIS, SCIUTTO GIACOMO o SCIUTTO GIACOMO RENATO;
intimati

Data pubblicazione: 26/05/2016

I

Nonché da:
SCIUTTO GIACOMO RENATO C.F. SCTGMR46S28D969M, PARA
LORIS C.F. PRALRS51E28D704B, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERGIO GIOVANNI
BATTISTA FORMENTO, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
ILVA S.P.A. C.F.11435690158, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA,
giusta delega in atti;
– controricorrente

al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 44/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/01/2010 R.G.N. 403/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

,

R.G. n. 3187 del 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitva n. 801/07, il Tribunale di Milano accoglieva in
parte la domanda proposta da Para Loris e Sciutto Giacomo, lavoratori della società
Ilva spa, in servizio presso lo stabilimento di Cornigliano, che avevano chiesto che
fosse loro riconosciuto, nei confronti della datrice di lavoro Ilva spa, il diritto alla
corresponsione del compenso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per il lavoro straordinario, in riferimento al tempo impiegato per indossare la tuta e

gli altri strumenti di protezione e per raggiungere dallo spogliatoio il reparto, e per
‘percorrere il tragitto inverso e rivestire normali indhmenti al termine del turno di
lavoro.
2. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 44 del 2010, depositata
il 27 gennaio 2010, decidendo sull’appello principale proposto dalla società Ilva spa
e sull’appello incidentale proposto dai suddetti lavoratori, entrambi avverso la
medesima sentenza parziale del Tribunale di Milanon. 801/07, in parziale riforma di
quest’ultima, riduceva a venti minuti complessivi il tempo da retribuire con la
maggiorazione del lavoro straordinario contrattualmente prevista per tutti i giorni di
effettiva presenza al lavoro retribuiti per orario di lavoro di otto ore, riconoscendo
l’incidenza su tredicesima mensilità e retribuzioni del periodo feriale; confermava
nel resto.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre uva spa,
prospettando sei motivi di ricorso.
4. Resistono con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo
Loris Para e Sciutto Giacomo.
5. Resiste con controricorso Ilva spa.
6. In prossimità dell’udienza pubblica, ex art. 378 cpc, Ilva spa, ha dedotto
di essere stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale in
data 21 gennaio 2015,

e ha depositato atto di rinuncia, notificato ai

controricorrenti.
7. A loro volta, in prossimità dell’udienza pubblica, ex art. 378 cpc,

i

lavoratori hanno depositato atto di rinuncia notificato alla società datrice di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi.
2. I sopravvenuti atti di rinuncia ai ricorsi, ritualmente notificati, hanno
l’effetto di estinguere il giudizio. Né occorre accettazione degli atti di rinuncia, che
nella specie, tuttavia, in ragione della reciprocità delle rinunce, può ritenersi
sussistente.

3

R.G. n. 3187 del 2011

In proposito, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass.
n. 3971 del 2015) che ha riaffermato che l’art. 306 cpc, secondo il quale la rinuncia
agli atti del giudizio deve essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione
nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere
produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venire
meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

4.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della

reciprocità delle rinunce.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti
le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016.

3. Pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio.

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