Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10944 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22304/2008 proposto da:

F.I., C.E., B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo

studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE Fabrizio, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli

avvocati FAVALLI Giacinto, ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2007, R.G.N. 1677/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma le sentenze del Tribunale di Milano n. 3630. n. 3907 del 2004 e n. 1094 del 2005, che hanno, rispettivamente, respinto i ricorsi di F.I., C.E. e B.G., assunti a part-time verticale da Autostrade per l’Italia s.p.a., diretti ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione oraria del 40% per lavoro notturno e dell’80% per quello festivo, prevista dall’art. 11, comma 10, del c.c.n.l. di categoria per il personale operante in turni continui e avvicendati.

La Corte d’appello di Milano, rileva che, come osservato dal Tribunale, i turni dei lavoratori a tempo parziale comportano un impegno lavorativo non confrontabile con quello dei lavoratori a tempo pieno, i quali comunque devono osservare un orario qualitativamente e quantitativamente differente rispetto ai primi.

La norma contrattuale invocata si riferisce soltanto ai lavoratori a tempo pieno e ciò non contrasta con il principio della parità di trattamento tra lavoratori part-time e altre categorie di lavoratori, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come implicitamente riconosciuto dagli stessi lavoratori.

2 – Il ricorso di F.I., C.E. e B.G. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; resiste con controricorso Autostrade per l’Italia s.p.a.. la quale ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Con Punico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 11, comma 10, del c.c.n.l.

Autostrade e trafori, del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, delle clausole n. 1 e n. 4 della direttiva 97/81/CE; b) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte.

Si contesta P affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la norma dell’art. 11, comma 10, del c.c.n.l. di categoria, che prevede le maggiorazioni orarie, non deve essere applicata a tutti i lavoratori che effettuano turni di lavoro continui e avvicendati, ma solo a coloro che osservano i suddetti turni ma all’interno di un orario di lavoro caratterizzato da maggiore gravosità, quale è quello dei lavoratori a tempo pieno, il che giustifica la maggiorazione superiore a quella di cui godono gli attuali ricorrenti per il lavoro prestato nei giorni festivi e notturno (rispettivamente pari al 35% e al 75%).

Si sostiene che tale affermazione oltre ad essere il frutto di un’erronea interpretazione della suindicata norma contrattuale, sarebbe in palese contrasto con il D.Lgs. n. 61 del 2000, sul rapporto di lavoro a tempo parziale e, in particolare, con l’art. 4 del suddetto decreto e con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e altre categorie di lavoratori.

3.- Il ricorso è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (v. per tutte:

Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non hanno provveduto ad effettuare il deposito del testo integrale del c.c.n.l. su cui si basano le loro censure, come ha rilevato anche la controricorrente.

4. Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso conseguente la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi e in complessivi Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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