Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10944 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 05/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 10944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11993-2013 proposto da:

G.G., G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

MARIA SEPIACCI, che li rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1424/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Fabrizio Maria SEPIACCI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO

La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G. e G.S. contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione L.Fall., ex art. 98, da essi proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. dei rispettivi crediti privilegiati vantati, a titolo di retribuzioni, indennità e TFR, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.

La corte del merito ha rilevato che la decisione impugnata era stata pubblicata il 9.2.2010 e che pertanto l’appello, proposto dai G. con atto notificato il 21.2.2011, era tardivo, non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Contro la sentenza, pubblicata il 13.10.012, G. e G.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’uno illustrato sotto il profilo della violazione di legge e l’altro sotto quello del vizio di motivazione, con i quali hanno sostenuto che la corte territoriale ha fatto errata applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia da questo giudice di legittimità, atteso che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in virtù del principio dell’affidamento, anche l’appello doveva ritenersi soggetto a tale rito. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

La Prima Sezione di questa Corte, investita della decisione sul ricorso, ne ha richiesto l’assegnazione alle S.U., ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, con ordinanza del 4 maggio 2016, nella quale ha indicato le ragioni per le quali riteneva non condivisibile il principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui la L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c., trova applicazione anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La questione concernente l’assoggettabilità, o meno, al regime della sospensione feriale dei termini processuali delle cause concernenti l’ammissione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro è stata in passato già sottoposta all’esame delle S.U. di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 24665 del 24 novembre 2009 hanno ribadito il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la L. n. 742 del 1969, art. 3, nel disporre che la sospensione non si applica alle controversie previste dall’art. 429 (ora 409) c.p.c., fa riferimento alla loro specifica natura, avente per oggetto rapporti individuali di lavoro; con la conseguenza che, benchè i giudizi di accertamento dei crediti concorsuali siano tutti ugualmente regolati dallo speciale rito fallimentare e, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario e della L. n. 742 del 1969 cit., art. 1, siano in via generale soggetti al regime della sospensione dei termini feriali, la sospensione non opera allorchè in essi si dibatta dell’ammissione di un credito da lavoro.

2) L’ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2016 ha posto in discussione il principio muovendo dal rilievo che il mancato assoggettamento delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d’essere nell’intento di dare attuazione al dettato dell’art. 35 Cost., anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei procedimenti in cui vengono in esame i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato; ha quindi dubitato che le esigenze, di immediatezza e di concentrazione del rito laburistico, alle quali la norma di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, presiede (e che sono le medesime che hanno condotto alla riforma introdotta dalla L. n. 533 del 1973 ed alle sue successive modifiche) ricorrano in un procedimento avente ad oggetto l’ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i tempi di definizione del giudizio, all’accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l’immediato pagamento del credito ammesso, che verrà soddisfatto, al pari di quello di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui vi sia capienza nell’attivo e solo all’esito della formazione e dell’approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale; ha infine rilevato come l’affermazione dell’inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ad un processo che – nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma organica delle procedure concorsuali – pur vertendo in tema di crediti da lavoro, era pacificamente regolato dal rito di cognizione ordinaria, e dunque scandito secondo forme e tempi certamente non ispirati al principio della concentrazione, finisse col creare un’ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e tutti gli altri creditori concorsuali ed ha osservato che non può ritenersi implausibile una diversa lettura, costituzionalmente orientata, del ridetto art. 3. che, facendo leva sull’esplicita menzione dell’art. 409 c.p.c., individui le controversie cui non si applica il termine di sospensione feriale esclusivamente in quelle soggette al rito laburistico.

3) Gli argomenti prospettati nell’ordinanza non possono però condurre ad un ripensamento sulla questione dibattuta.

4) Va in primo luogo rilevato che la L. n. 742 del 1969, art. 3, oltre a richiamare espressamente le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., individua le cause ed i procedimenti cui, in materia civile, non si applica la regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale mediante il rinvio all’art. 92, comma 1, dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), il quale, a sua volta, stabilisce tra l’altro che “durante il periodo feriale i magistrati trattano le cause civili relative (….) alla materia del lavoro”: il dato testuale, inequivoco, rende dunque palese che l’esonero dalla sospensione è previsto in ragione delle esigenze di speditezza e di concentrazione connesse all’oggetto sostanziale di tali cause, indipendentemente dal loro assoggettamento al rito speciale introdotto dalla L. n. 533 del 1973.

5) Va d’altro canto escluso che i crediti di cui è domandata l’ammissione allo stato passivo del fallimento perdano la loro connotazione oggettiva, e non siano pertanto più distinguibili in base al titolo (contrattuale od extracontrattuale) dal quale originano e sul quale si fonda la domanda, per effetto del prevalere della disciplina concorsuale, che li attrarrebbe nel proprio ambito, facendoli confluire nella relativa, e più vasta, materia: in proposito è sufficiente rilevare che la specialità del procedimento di cui al capo 5 (artt. 92 e 103) L.Fall. attiene esclusivamente al rito e che, per contro, non si è mai dubitato (nè può dubitarsi) che la decisione sul merito della domanda di ammissione debba essere assunta sulla scorta delle norme di diritto sostanziale applicabili – ratione materiae – allo specifico rapporto dedotto nel ricorso introduttivo.

6) Neppure è esatto sostenere che nel procedimento concernente l’ammissione allo stato passivo dei crediti da lavoro non ricorrano quelle esigenze di speditezza e di concentrazione, usualmente connesse alla materia laburistica, che giustificano il mancato assoggettamento delle cause ad essa relative alla sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Al riguardo va innanzitutto considerato che una più veloce decisione sulla domanda dà al lavoratore maggiori possibilità di partecipare ai riparti periodici parziali, previsti solo in favore dei creditori già ammessi al passivo, e quindi di ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito. Inoltre, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 2 e 3, l’intervento del Fondo di Garanzia – istituito presso l’INPS in via sostitutiva del datore di lavoro insolvente- per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità retributive è subordinato all’ammissione dei corrispondenti crediti del dipendente allo stato passivo: l’inoperatività della sospensione è dunque sottesa alla finalità di assicurare al lavoratore, attraverso una più sollecita definizione del giudizio di impugnazione, di percepire le proprie spettanze entro tempi ragionevoli, che non ne frustrino la destinazione alle esigenze del suo mantenimento.

7) I predetti rilievi sono sufficienti ad escludere che l’applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento comporti un’ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori ed a fugare, pertanto, il dubbio di incostituzionalità della differenziata disciplina dei termini delle impugnazioni in ambito fallimentare che da detta applicazione deriva.

8) Va ancora precisato che la questione interpretativa in esame trova identica soluzione anche nei procedimenti di accertamento dei crediti di lavoro relativi a fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma delle procedure concorsuali, che ha introdotto l’art. 36 bis, il quale stabilisce che i termini processuali previsti nella L.Fall., artt. 26 e 36, non sono soggetti a sospensione feriale.

E’ vero infatti che questa Corte, con le sentenze nn. 2706/09 e 12960/012, ha ritenuto che dalla disposizione predetta si ricavi, a contrario, che la sospensione è applicabile ad ogni altro procedimento c.d. endofallimentare: è tuttavia evidente che la regola tratta in via interpretativa dalla citata L.Fall. art. 36 bis, non può avere generale valenza derogatoria di una norma di legge, qual è la L. n. 742 del 1969, art. 3, che individua specificamente, ratione materiae, le cause non soggette alla sospensione.

9) Non appare superfluo, da ultimo, rilevare che, nel nuovo regime, la questione non è limitata ai termini di impugnazione, posto che, a differenza che nel passato, attualmente anche i termini di cui alla L.Fall., art. 16, comma 1, n. 4, L.Fall., art. 16, comma 1, n. 5 – L.Fall., art. 92, comma 1, n. 2, e L.Fall., art. 101, comma 1, (rispettivamente previsti per la fissazione dell’adunanza, per la presentazione delle domande tempestive e per la presentazione di quelle tardive) sono perentori e, come già affermato da questa Corte, sono in via generale soggetti alla sospensione (Cass. nn. 12960/012, 21596/012, 4408/016). Ne consegue che nella prima fase, di accertamento del passivo, nel caso in cui il termine che intercorre fra la data della sentenza dichiarativa e quella fissata per l’adunanza ricada nel periodo di sospensione feriale, l’inoperatività della sospensione per le domande aventi ad oggetto crediti di lavoro si risolverà in un vantaggio per il dipendente, atteso che (poichè il termine per la presentazione delle domande va calcolato a ritroso dalla seconda data) la sua domanda risulterà tempestiva purchè depositata trenta giorni prima dell’adunanza.

Viceversa, non potendo tenersi conto del periodo di sospensione feriale, non potrà considerarsi tardiva (con la conseguenza che ne andrà, di volta in volta, verificata l’ammissibilità ai sensi della L.Fall., art. 101, u.c.) la domanda presentata dal dipendente anche un solo giorno dopo la scadenza del termine di dodici mesi (o di diciotto mesi nel caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

10) Va, in conclusione, ribadito il principio, da estendere anche alle procedure apertesi in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, che benchè, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.

9) Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto dai G. deve essere respinto.

Poichè il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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