Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10943 del 26/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10943 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 16583-2013 proposto da:
IANNUCCI SOSSIO C.F. NNCSSS51C24D790Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2016
654

DUSSMANN SERVICE S.R.L. C.F. 00124140211;
– intimata –

Nonché da:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. C.F. 00124140211, in persona

Data pubblicazione: 26/05/2016

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO
PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO GABRIELE

-controricorrente

e ricorrente incidentale –

contro
IANNUCCI SOSSIO C.F. NNCSSS51C24D790Q;
– intimatoavverso la sentenza n. 3096/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2012 R.G.N.
4476/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato DI CELMO MASSIMO;
udito l’Avvocato D’ALESSIO FRANCESCA per delega
Avvocato PETRACCA NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale assorbito
l’incidentale.

QUARTO, giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione di Iannucci Sassi° avverso la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Noia che gli aveva respinto la domanda
volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 7/12/2005 dalla
società Dussman Service s.r.I., alle cui dipendenze aveva lavorato con mansioni di
direttore regionale.

disciplinare contestato all’appellante, vale a dire quello di aver riferito al sig. Bove,
addetto alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari “ex lege” n. 231/2001,
dei fatti che screditavano gravemente l’immagine ed il prestigio dell’azienda datrice di
lavoro, accusata di aver fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell’ambito di un
contratto d’appalto del servizio di pulizia presso il Policlinico Universitario di Messina,
con conseguente lesione del vincolo fiduciario tra il dipendente e la datrice di lavoro.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Iannucci Sossio con tre motivi.
Resiste con controricorso la società Dussman Service s.r.l. la quale propone, a sua
volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale
condizionato ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
246, 420 e 421 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di legittimo esercizio dei
diritti, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre che il vizio di attività comportante la
nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
In sostanza il ricorrente contesta la decisione con la quale la Corte di merito gli ha
respinto l’istanza di ammissione della prova per testi già articolata in prime cure,
dolendosi, nel contempo, del fatto che la stessa Corte, nel disporre, al contrario,
l’audizione dei testi Auletta (presidente della Dussmann s.r.l. ed autore del
licenziamento) e Sica (direttore delle risorse umane della stessa società), dopo aver
revocato l’originaria ordinanza di ammissione delle prove richieste, ha finito per
determinare, senza fornirne apprezzabile motivazione, l’identica situazione che aveva
caratterizzato il giudizio di primo grado, nell’ambito del quale solo la datrice di lavoro
aveva avuto la possibilità di dimostrare i propri assunti difensivi mediante l’audizione
dei propri testi.
Il motivo è infondato.
Invero, premesso che spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza
dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del

1

Ha spiegato la Corte che all’esito dell’istruttoria era risultato veritiero l’illecito

giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della
controversia, si è precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di
merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti,
atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell’esercizio
dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un
mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante

mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione
possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute
nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti
per fondare la decisione, sì da rendere inutile l’ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004,
n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995,
n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).
Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 15502 del 2/7/2009) che “il giudice di merito
non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova
avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori
formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a
vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento.”
Orbene, nella fattispecie, dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza ‘
emerge che la Corte territoriale ha ritenuto di escutere in qualità di testi l’ing. Auletta
ed il rag. Sica proprio sulla base delle affermazioni formulate nell’atto d’appello, per
cui implicitamente il collegio giudicante ha lasciato intendere la superfluità degli altri
mezzi istruttori invocati dall’appellante e ciò spiega la ragione della limitazione
dell’audizione ai predetti testi.
2. Col secondo motivo del ricorso principale, proposto per vizio di motivazione, ci si
duole della mancata considerazione del fatto decisivo rappresentato dalle dichiarazioni
rese a Bove Guglielmo, “Interna! Auditor” della società, riguardanti l’indagine penale
nei confronti di tre dipendenti della stessa datrice di lavoro, tra i quali esso ricorrente,
per presunti illeciti posti in essere nell’esercizio delle loro mansioni lavorative. Al
riguardo si fa notare che l’oggetto dell’addebito disciplinare coincideva col contenuto
dell’incriminazione per truffa in danno dell’Azienda Policlinico Universitario, consistita
nell’aver fornito a quest’ultima un elenco di ore lavorative effettuate dai singoli
dipendenti contenente anche i nominativi di coloro che all’epoca si trovavano in stato
di arresto e che non avevano potuto, di conseguenza, eseguire la prestazione
lavorativa. Si aggiunge che i giudici d’appello non avevano tenuto conto della
documentazione e degli elementi di fatto emergenti dall’indagine penale ed indicati
nelle note autorizzate, depositate all’esito dell’assunzione della prova.

2

o superfluo. Al riguardo, inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale

Tale motivo è inammissibile in quanto attraverso lo stesso il ricorrente tenta
semplicemente di operare una rivisitazione del merito istruttorio che non è consentita
nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, la decisione di rigetto
della domanda è basata su una motivazione congrua ed immune da vizi di carattere
logico-giuridico, oltre che su un adeguato scrutinio dei mezzi istruttori.
Tra l’altro, non va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di

non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il
vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un
rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse
stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il
mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della
pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze
processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento
è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.” (Cass. Sez. 3 n.
9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04)
Orbene, come spiegato in premessa, la Corte territoriale ha attentamente valutato con
argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi
giuridici, il materiale istruttorio raccolto, per cui le doglianze sopra riferite non ne
scalfiscono la relativa “ratio decidendi”.
Infatti, i giudici d’appello hanno rilevato che all’esito della prova testimoniale i fatti
oggetto di contestazione disciplinare erano risultati veritieri e che l’avere il ricorrente
riferito a persona preposta alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari la
circostanza che la sovrafatturazione era stata autorizzata da dirigente aziendale, la cui
veridicità non era emersa in sede processuale, costituiva un comportamento
gravemente lesivo del vincolo fiduciario per il discredito che procurava alla datrice di

3

p?

un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità

lavoro, tenuto conto anche della posizione di rilievo ricoperta in azienda dal medesimo
appellante.
3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione delle
norme di cui agli artt. 2105, 2119 e 2697 cod. civ., assumendo che le dichiarazioni da
lui rese all’interna/ auditor non potevano integrare, contrariamente a quanto ritenuto
dai giudici del merito, gli estremi della giusta causa di licenziamento, stante la

peculiari della vicenda ed anche in considerazione dell’omesso esame della
documentazione del procedimento penale. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte
d’appello non aveva tenuto conto del fatto che nel corso del giudizio non era emersa la
prova di un suo intento calunnioso nei confronti dei dirigenti della società.
Anche quest’ultimo motivo denota un evidente profilo di inammissibilità in quanto il
ricorrente prospetta come vizio di violazione di legge quello che in realtà rappresenta
una censura alla motivazione adottata dalla Corte d’appello nel pervenire al
convincimento, adeguatamente illustrato in base alle ragioni sopra espresse, della
fondatezza e della gravità dell’addebito disciplinare mosso al dipendente, tale da
compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra l’impresa ed il suo
funzionario.
Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo
2010), ” in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso
proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione
della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
(Principio enunciato dalla S.C. in terna di impugnazione del licenziamento, in
riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non
condivisa valutazione delle risultanze di causa).” (in senso conf. v.Cass. Sez. lav. n.
16698 del 16 luglio 2010).
In definitiva il ricorso principale va rigettato.

valutazione astratta del fatto oggetto d’addebito, avulsa dal contesto delle circostanze

Conseguentemente rimane assorbito il ricorso incidentale, volto a sentir dichiarare la
legittimità dei recesso per giustificato motivo soggettivo, in quanto lo stesso è stato
proposto dalla società solo in via condizionata all’eventuale accoglimento di quello
principale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente principale e;
vanno liquidate come da dispositivo.

contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente
giudizio nella misura di C 3000,00 per compensi professionali e di C 100,00 per
esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ricorrono i presupposti per la corresponsione da parte del medesimo ricorrente del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA