Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10943 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9377/2019 proposto da:
K.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172,
presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, Commissione Territoriale Per Riconoscimento
Prot. Intern. Firenze, Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da K.N.) cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito che nel (OMISSIS), mentre tornava a casa con suo padre, si erano più volte trovati nel mezzo di uno scontro tra le etnie dei (OMISSIS) cui lui appartiene e quella dei (OMISSIS) nel corso del quale erano rimaste uccise diverse persone: una prima volta l’avevano scampata ma una volta successiva anche il ricorrente e il padre erano stati attaccati e quest’ultimo era stato ucciso con un machete. A quel punto, il ricorrente era scappato senza nemmeno andare a trovare la madre e la sorella.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che “al di là dei profili d’inattendibilità” (cfr. p. 4 del decreto) il pericolo di un “danno grave” non era concreto, pertanto, il tribunale non ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, 25 e 32, artt. 1 e 3 della Convenzione di Ginevra e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della CEDU, in punto di credibilità del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e 19 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’integrazione in Italia e nella situazione generale del paese.
Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del decreto, che più che basato sul giudizio di non credibilità è basato sull’accertamento dell’assenza di un pericolo di “danno grave”, alla luce delle COI ma anche per i diversi anni passati dagli eventi denunciati.
Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè mira a una nuova valutazione degli elementi emersi in sede di audizione e sia in quanto il tribunale effettua il giudizio comparativo nel quale considera la presenza di una rete familiare nel luogo di origine, quindi una situazione favorevole che le evidenze sull’inserimento in Italia non appaiono idonee a superare; pertanto, il dedotto omesso esame riguarda fatti non decisivi per l’accoglimento del motivo.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021