Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10942 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9259/2019 proposto da:
J.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46, presso
lo studio dell’avvocato Cardinali Andrea, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Mingarelli Stefano, Muzi Federico;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Di Firenze Sezione Di Perugina, Ministero
Dell’interno (OMISSIS), Procura Della Repubblica C/o Tribunale
Perugia, Procuratore Generale C/o Corte Appello Perugia, Procuratore
Generale C/o Corte Cassazione Roma;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da J.D., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito che il padre sarebbe stato accusato di tradimento dalle autorità gambiane, in quanto simpatizzante di un movimento sovversivo, e per tale motivo sarebbe stato arrestato. A seguito dell’arresto del padre, la polizia era andata a cercare anche lui, la madre e la sorella. Allora decise di scappare, mentre la madre sarebbe stata arrestata in Senegal.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato il ricorrente non credibile, perchè generico e contraddittorio; pertanto, non gli ha riconosciuto nessuna delle protezioni richieste.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. f), artt. 7, 8 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneità del giudizio di non credibilità del ricorrente in riferimento al mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, perchè censura il giudizio di non credibilità che è una valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) del giudice di primo grado, e contesta esclusivamente il merito della ricostruzione della vicenda personale del richiedente.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto contesta l’accertamento condotto dal tribunale sulla situazione generale del paese di provenienza supportato dalle fonti consultate, alle quali il richiedente contrappone le proprie fonti, ma in termini di mero dissenso.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha verificato che la richiesta di protezione umanitaria era incentrata essenzialmente sugli stessi fatti posti a fondamento delle protezioni maggiori, tra i quali quelli riferiti alla situazione generale del paese di provenienza che erano smentiti dalle fonti, avendo anche preso in considerazione il percorso integrativo intrapreso dal ricorrente, reputato non sufficiente, tuttavia, ad integrare alcuna situazione di meritevolezza della misura richiesta.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuta, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021