Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10942 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 09/06/2020), n.10942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25734-2018 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI

54, presso lo studio dell’avvocato SIRO UGO VINCENZO BARGIACCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA DE

TOLLIS;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 16065/2012 del TRIBUNALE di PALERMO

depositato il 3/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato alla procedura concorsuale di (OMISSIS) s.p.a. non ammetteva al passivo il credito vantato da G.V. a titolo di differenze retributive asseritamente spettantigli per lo svolgimento di mansioni superiori, ritenendo che l’accertamento non fosse compatibile con il procedimento di verifica dei crediti;

2. il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3 agosto 2018, rigettava l’opposizione proposta dal G., ritenendo non dimostrata la pretesa creditoria;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Vincenzo G. prospettando cinque motivi di doglianza;

la procedura intimata non ha svolto alcuna difesa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione di legge art. 99, comma II, n. 4 motivazione perplessa e pretestuosa omesso esame dei presupposti di formazione del fascicolo di parte”, assume che il deposito della documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla domanda di insinuazione, pacificamente rinvenuta all’interno del fascicolo di parte nel corso del giudizio di opposizione, sia avvenuto unitamente e contestualmente al ricorso, tramite la produzione di una carpetta di studio contenente per intero tale documentazione e il relativo indice;

4.2 il secondo mezzo, sotto la rubrica “violazione di legge art. 99, comma II, n. 4 motivazione perplessa e pretestuosa”, sostiene che, trattandosi di una devoluzione piena della domanda (il cui esame era stato ritenuto incompatibile con la procedura di verifica) al collegio dell’opposizione, si dovesse ritenere che la richiesta di acquisizione fosse sufficiente a dimostrare la soddisfazione del disposto normativo, senza che i centocinquantuno documenti contenuti nel fascicolo dovessero essere richiamati uno ad uno;

4.3 il terzo motivo, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di legge art. 99, comma II, n. 4 stessa censura sotto diverso profilo”, denuncia che la lite sia stata decisa con una visione parziale delle risultanze probatorie e una mortificazione della complessa istruttoria svolta nel corso del giudizio;

4.4 il quarto motivo, sotto la rubrica “motivazione perplessa e insufficiente per omesso esame circa un fatto decisivo per il,giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti punto 5 art. 360 c.p.c., comma I”, lamenta che il Tribunale, oltre a non aver voluto tenere conto del c.c.n.l. presente fra i documenti prodotti dall’opponente, abbia ignorato anche le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso di causa, che aveva quantificato le differenze retributive; oltre a ciò la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali, non potendo fondarsi sulla constatazione di “vivaci e reciproche contestazioni”, si sarebbe risolta in un non liquet non ammissibile;

4.5 il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “motivazione pretestuosa e esame di circostanze insussistente e inesistente nullità derivata del provvedimento”, si duole del fatto che il Tribunale si sia riferito a una domanda di ammissione con riserva che in realtà non era mai stata presentata, sollevando d’ufficio un’eccezione inconciliabile con lo stato della procedura e violando così il principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

5. le questioni sollevate con simili motivi di ricorso rivestono particolare rilevanza e rendono opportuna la remissione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza della i sezione civile.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA