Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10941 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 459/2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico
N. 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
17/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da O.A., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di non riuscire a trovare lavoro e, quindi, ad avere guadagni sufficienti in Nigeria, per questo era espatriato in Libia, dove, comunque, non si sentiva sicuro, prima di imbarcarsi per l’Italia. Ha riferito di non voler rientrare per i conflitti di gruppi armati di vario genere, in particolare (OMISSIS) che creano una situazione di violenza indiscriminata.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che i motivi dell’espatrio sono fuori del perimetro normativo deva protezione internazionale e sempre il tribunale ha evidenziato come in sede di audizione il ricorrente non avesse dimostrato nessun timore sulla situazione in Nigeria, dove in caso di rientro poteva contare su una rete familiare. Non gli sono state, quindi, riconosciute nessuna delle protezioni richieste, neppure quella umanitaria, perchè non sono state allegate situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 35 bis, commi 8 e segg., che rende obbligatoria l’audizione del ricorrente in assenza della disponibilità della video registrazione, come nel caso di specie; (ii) sotto un secondo profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Nigeria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contraddittorietà della pronuncia; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (iv) sotto un quarto profilo, per mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto, ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (iv) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi.
Il primo motivo è inammissibile, perchè la richiesta di nuova audizione è generica, non avendo il ricorrente dedotto, davanti al tribunale, fatti nuovi a sostegno della domanda (Cass. n. 21584/20), il quale, inoltre, ha reputato il ricorrente credibile.
Il secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili perchè si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione di merito ai fini della concessione della protezione sussidiaria, mentre il tribunale ha motivato ampiamente sulla situazione generale della Nigeria, con puntuale indicazione ed esame delle fonti d’informazione.
Il terzo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, basata non sulla mancanza di credibilità ma sul contenuto delle dichiarazioni del richiedente davanti alla Commissione che hanno rappresentato la necessità di quest’ultimo di soddisfare bisogni essenzialmente economici.
Il quinto motivo è inammissibile, perchè argomenta astrattamente sulla richiesta di protezione umanitaria senza indicare dove il ricorrente abbia allegato ragioni individuali di vulnerabilità diverse da quelle già esaminate con riguardo alle altre domanda di protezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021