Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10941 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. un., 05/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.05/05/2017), n. 10941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente Sezione –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9047-2016 proposto da:
ERG WIND 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61,
presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PICOZZA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANNALISA DI GIOVANNI e PAOLO
CENTORE, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
nonchè contro
EQUITALIA NORD S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
10373/2015 del TRIBUNALE di GENOVA;
uditi gli avvocati Eugenio PICOZZA e Annalisa DI GIOVANNI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2016 dal Presidente Dott. DI IASI CAMILLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, il quale chiede che le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la
giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A seguito di revoca dei contributi concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a Erg Wind 2000 s.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili, venivano emesse da Equitalia Nord cartelle di pagamento per il recupero dei contributi già versati. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale civile di Genova ed il Ministero si costituiva contestando la giurisdizione del giudice adito.
La società ha pertanto proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione successivamente illustrato da memoria. Il Ministero si costituito con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è in discussione in questa sede la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei decreti di revoca dei contributi a suo tempo concessi (che sono infatti stati impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), bensì l’appartenenza (o meno) al giudice amministrativo anche della giurisdizione in ordine alla opposizione alle cartelle di pagamento emesse per recuperare le somme erogate in forza del provvedimento revocato. Non si dubita pertanto del potere dell’Amministrazione (nello specifico, dell’Agente della riscossione) di procedere alla riscossione bensì del diritto del Ministero di ottenere le suddette somme sulla base di un titolo del quale si contesta, sotto diversi aspetti, l’efficacia esecutiva.
In proposito, la giurisprudenza di queste sezioni unite (alla quale il collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene) è univoca nell’affermare che presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicchè, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile, con la conseguenza che la questione di giurisdizione non può essere validamente eccepita o rilevata in sede di opposizione al precetto, nell’ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (v. tra le altre su nn. 65 del 2016; 16390 del 2011).
In conformità con le conclusioni del P.G. deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti anche per le spese del presente regolamento.
PQM
La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017