Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10940 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36117/2018 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46,
presso lo studio dell’avvocato Cardinali Andrea, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Mingarelli Stefano, Muzi Federico;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da V.P., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito che tutti i componenti della sua famiglia sono deceduti a causa del virus Ebola e che anch’egli è rimasto contagiato dal virus ma è stato portato in ospedale ed è guarito. Tuttavia, dopo il contagio è stato isolato sia dai suoi familiari (ricomprendendovi anche gli zii che vivono a (OMISSIS)) sia dai compagni della squadra di calcio, ed a causa dell’emarginazione subita ha lasciato il paese il (OMISSIS), arrivando successivamente in Italia.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha accertato che l’eventuale rientro in Sierra Leone non integrerebbe più alcun rischio di danno a carico del ricorrente, in quanto l’OMS ha annunciato il 17 marzo 2016 la fine dell’emergenze Ebola in Sierra Leone, pertanto, il tribunale non ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità della sentenza per illogicità manifesta ed incoerenza della motivazione nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (rectius comma 2, n. 4).
In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura speciale alle liti è sprovvista dell’indicazione del provvedimento impugnato e fa riferimento ad attività proprie di altri gradi di giudizio, quindi è carente del requisito della specialità, ex art. 365 c.p.c. (v. Cass. n. 15211/20).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021