Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10940 del 09/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/06/2020), n.10940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18883-2019 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE
MARUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PAIRISE
CLOTILDE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con decreto n. 2896/2019 depositato il 06-05-2019 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso di G.O., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito di diniego di tutela della locale commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dalla Nigeria per timore di essere ucciso da suo zio per questioni ereditarie. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della zona Sud della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente, in via preliminare, formula “richiesta di
sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragr. 3 della Direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione di rito camerale ex art. 737 c.p.c. e s.s., e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nel merito: violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del richiedente e alla totale assenza di motivazione sul punto”. Si duole il ricorrente del rigetto della sua istanza di audizione personale, avendo il Tribunale, senza nulla motivare in ordine a detta istanza, disposto solo l’udienza di comparizione. Rimarca che il suo racconto, per quanto semplice alla luce dei suoi scarsi strumenti culturali e della sua giovane età, era coerente con il quadro della situazione in Nigeria, come risultante dalle fonti di conoscenza che richiama. Lamenta di non aver potuto chiarire gli elementi di incoerenza, genericità e contraddittorietà evidenziati dal Tribunale, stante, per l’appunto, la sua mancata audizione personale.
1.2. Con il secondo il ricorrente lamenta “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 1 e 3 degli is. 5, comma 6, D.Lgs n. 286 del 1998, art. 19, ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3”. Censura il decreto impugnato, in ordine al diniego della protezione umanitaria, per errata valutazione della sua condizione di vulnerabilità dipendente dalle terribili e tragiche esperienze subite, e rileva la mancata considerazione del fattore di integrazione sociale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018).
2. Ritiene il Collegio opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., con riferimento alla censura articolata nel primo motivo (p. 1.1.), trattandosi di questione oggetto anche di altri ricorsi per i quali è prossima la fissazione in pubblica udienza avanti alla Prima Sezione civile di questa Corte (ordinanze interlocutorie n. 34044/2019 e n. 33389/2019).
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020