Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1094 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30735-2018 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO FABBRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di VERONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2347/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI

ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.K. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale. La Corte di appello di Venezia rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso, doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, avvenuto oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della ordinanza del tribunale; onde lo dichiarava inammissibile.

2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione S.K.; il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonchè dell’art. 702 quater c.p.c..

Assume che l’appello non poteva essere considerato inammissibile, perchè -da un lato- doveva essere proposto con citazione e non con ricorso, e d’altro lato la iscrizione a ruolo della causa era avvenuta (come riconosciuto dalla stessa Corte distrettuale) in data 29 marzo 2017, quindi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, in data 27 febbraio 2017, della ordinanza del tribunale.

2. – Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute nelle more di questo

giudizio, hanno precisato che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Ciò detto, risulta dalla stessa sentenza impugnata che il deposito del ricorso ha avuto luogo il 29 marzo 2017, mentre l’ordinanza del ‘Tribunale è stata comunicata al ricorrente il 27 febbraio 2017 (che non era anno bisestile).

In conseguenza, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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