Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1094 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 20/01/2020), n.1094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Doria 64,

presso lo studio dell’avv. Armando Conti, che lo rappresenta e

difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 06/39744374 e alla p.e.c.

armandoconti-ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 7578/2018 del Tribunale di Roma, emesso il

4.5.2018 e depositato il 25.5.2018, n. R.G. 68321/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del Pres. Dott. Bisogni

Giacinto.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. O.M., cittadino nigeriano, nato a Ewohomi il 28.8.1994, proponeva domanda di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione umanitaria alla competente Commissione territoriale di Roma esponendo di aver lasciato il suo paese a causa della sua malattia diagnosticata come ernia ombelicale che nel suo contesto di origine è considerata un abominio tale da imporre il sacrificio umano della persona che ne è affetta. Durante una festa del suo villaggio era infatti stata preordinata la sua uccisione rituale ma suo padre si era opposto pubblicamente e gli aveva consigliato di rifugiarsi da uno zio a (OMISSIS). La sua fuga era però costata la morte al padre mentre lo zio aveva rifiutato di accoglierlo ritenendo che egli fosse la causa della morte del fratello e temendo ulteriori azioni sanguinose nei suoi confronti.

2. La Commissione territoriale ha respinto la domanda ritenendo che la vicenda narrata fosse priva di elementi di riscontro e presentasse incongruenze tali da renderla non credibile.

3. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 7578/2018, ha respinto la successiva proposizione del ricorso avverso il diniego pronunciato dalla Commissione condividendone la valutazione di inattendibilità della vicenda narrata dal sig. O..

4. Ricorre per cassazione il sig. O.M. e chiede che vengano sollevate pregiudizialmente due questioni di costituzionalità. Nel merito deduce violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

5. Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Le due questioni pregiudiziali sono infondate come questa Corte ha già affermato in precedenza.

7. Quanto alla prima – con quale si denuncia la contrarietà del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 come convertito nella L. n. 46 del 2017, all’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77, comma 2 Cost. per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione del decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale – deve rilevarsi che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire (Cass. civ., sez. I, n. 17717 del 5 luglio 2018; 28119 del 5.11.2018).

8. Quanto alla seconda – con la quale si denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro integrato dall’art. 46, p. 3 della direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale deve rilevarsi che la questione di costituzionalità è manifestamente infondata poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. civ., sez. I, n. 17717 del 5 luglio 2018; Cass. civ., sez. II, n. 8046 del 21 marzo 2019).

9. Quanto al merito della controversia il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c).

10. Il motivo consiste sostanzialmente in una richiesta di riesame del merito che come tale è inammissibile in questa sede. Peraltro anche la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe attinto informazioni sulla situazione della Nigeria è infondata e contraddice il contenuto della domanda basato su una vicenda del tutto peculiare che nulla ha a che vedere con la situazione politica e con la sicurezza in Nigeria. Il Tribunale infatti ha fatto riferimento al report EASO per valutare la situazione nigeriana e in particolare quella di (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente ed escludere una condizione di violenza generalizzata tale da provocare il rischio per la vita e l’integrità dei civili residenti in quell’area.

11. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali. Sussistono i presupposti per dichiarare l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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