Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1094 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 16/12/2015, dep.18/01/2017),  n. 1094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

S.M. e S.C., rappresentati e difesi

dall’Avv. D’Antone Carmelo e dall’Avv. Francini Alessandro, ed

elettivamente domiciliati in Roma presso l’Avv. Galasso Alfredo alla

via Germanico n. 197;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 123/29/07, depositata il 7 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Felice Diamico per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato

Paola Maria Zerman per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cuomo Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. e S.C. propongono ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della ripresa manifestata con gli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEI per il 1999, con i quali veniva assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata sulla cessione di un appezzamento di terreno edificabile in Forte dei Marmi, classificato in zona F attrezzature pubbliche territoriali.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che nel 1999 il terreno era suscettibile di utilizzazione edificatoria – e di fatto era stato edificato dopo l’acquisto e ceduto quando il Comune di Forte dei Marmi aveva già assentito la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, bar, autolavaggio ed accessori – secondo il piano regolatore generale, e quindi come prescritto dall’art. 67, lett. b), del TUIR. Un’asserita “provvisorietà” dell’opera “poteva aver inciso sul prezzo a scapito dei venditori, ma dal momento che l’Agenzia aveva preso a riferimento il prezzo di cessione dichiarato in atto, e non un ipotetico maggior valore, cadeva ogni motivo di lagnanza”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso i contribuenti denunciano l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza in ordine all’ubicazione del terreno in fascia di rispetto stradale.

Il motivo è inammissibile per l’inidoneità del momento di sintesi, alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., che prescrive che la denuncia del vizio di motivazione debba contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Con il secondo motivo denunciano l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 24 C.d.S., nonchè del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26 e dell’art. 67, lett. b), del TUIR, disposizioni che, applicate correttamente, avrebbero dovuto condurre alla riforma della decisione di primo grado, “per essere il terreno in discorso inedificabile non solo perchè compreso nella fascia di rispetto stradale, ma anche in ragione delle previsioni urbanistiche di zona che lo destinavano in ogni caso ad attrezzature di interesse comunale, e quindi non soggetto a tassazione o plusvalenza”, e all’affermazione del “principio di diritto secondo il quale la cessione a titolo oneroso di un terreno posto in una zona di rispetto stradale o in una zona destinata ad attrezzature pubbliche” non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 67, lett. b), del TUIR e quindi non sarebbe soggetto a tassazione a titolo di plusvalenza, rientrando nell’ambito di applicazione di tale norma solo i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria privata, secondo lo strumento urbanistico generale.

Il motivo è infondato, ove si consideri che tra i “redditi diversi” l’art. 67 (nella nuova numerazione) del tuir comprende “le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione” e che il giudice d’appello ha accertato che il terreno in esame nel 1999 era suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo il PRG.

Questa Corte ha chiarito come non possa escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.: in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto vocazione edificatoria, pur limitata, ad un terreno ricadente in zona F, in quanto le nome tecniche di attuazione del piano regolatore consentivano l’affidamento della realizzazione di attrezzature ed impianti d’interesse generale a soggetti terzi, anche privati, mediante la stipula di apposita convenzione” (Cass. n. 20950 del 2015, n. 25273 del 2014).

Si è altresì ritenuto che “le aree comprese nella zona G quali definite dallo strumento urbanistico ed ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad opere di urbanizzazione “per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche, sociali, culturali, assistenziali, a verde pubblico e parcheggio o per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico”, sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, la determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), tenuto conto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all’edilizia residenziale” (Cass. n. 15320 del 2013), e che “l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quale la destinazione a parcheggio, incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, sicchè la relativa cessione a titolo oneroso è idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b)” (Cass. n. 14503 del 2016).

Quanto alla disciplina dettata dal codice della strada, come si evince dall’esame dell’art. 24, richiamato dai contribuenti, essa ha con evidenza oggetto diverso dalla regola, fissata dall’art. 67 del TUIR, che individua le ipotesi di produzione di plusvalenze ai fini dell’IRPEP per la cessione di aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la relativa novità della questione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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