Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10939 del 26/05/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10939 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 21103-2013 proposto da:
NIGRO VINCENZO (c.f. NGRVCN51PO4A482R), TRONNOLONE
DONATINA (c.f. TRNDTN53D6OH831K), MAURO PIETRO (c.f.
MRAPTR50C24C489V), LANZONE ANTONELLA (c.f.
LNZNNL56H51L424A), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BENACO 5, presso l’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,
, 2016
856
rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO LUIGI RUBAT
ORS, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
COOPERATIVA SERENA S.C.R.L.
IN LIQUIDAZIONE,
in
Data pubblicazione: 26/05/2016
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso
l’avvocato MASSIMO ANGELINI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO
FONTANAZZA, LAURA UGOCCIONI, giusta procura a margine
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 304/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M.L. RUBAT ORS che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato M. ANGELINI
che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità posiz. TRONNOLONE. Accoglimento del
del controricorso;
secondo motivo assorbito il primo motivo, in subordine
inammissibilità del terzo motivo, inammissibilità in
subordine rigetto.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Torino ha confermato la decisione del tribunale di rigetto
della domanda proposta da Nigro Vincenzo, Tronnolone
Donatina, Lanzone Antonella e Mauro Pietro nei confronti
della Cooperativa Serena a r.l. in liquidazione – di cui
assumevano di essere soci – diretta ad ottenere
l’annullamento delle delibere assunte dall’assemblea dei
soci il 16 giugno 2000, concernente la determinazione dei
conguagli da richiedere agli attori per il costo degli
appartamenti
assegnati
nonché
la
condanna
della
cooperativa alla restituzione di somme varie. Con la
stessa sentenza la corte di merito, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha accolto la domanda
riconvenzionale
proposta
dalla
società
convenuta,
condannando Nigro Vincenzo, Lanzone Antonella e Mauro
Pietro al pagamento in favore della medesima società delle
somme da essi rispettivamente dovute a titolo di
conguaglio.
Per quanto ancora rileva, la corte di merito ha ritenuto
che gli attori – in virtù di una clausola inserita
nell’atto di assegnazione – fossero decaduti dal diritto
di richiedere la restituzione di somme perché la domanda,
pur tempestiva in relazione al termine fissato, non fosse
accompagnata da una perizia asseverata redatta da un
3
professionista
in ordine alle somme richieste in
restituzione.
Contro la sentenza di appello gli attori hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
termine
di
cui
all’art.
378
c.p.c.
parte
Nel
controricorrente ha depositato memoria.
1.1.-
Preliminarmente
va
accolta
l’eccezione
di
inammissibilità del ricorso proposto dalla Tronnolone, la
cui domanda è stata respinta dal tribunale
mancando la
prova della sua qualità di socia e tale statuizione non
risulta specificamente impugnata in appello né i
ricorrenti deducono alcunché in proposito.
2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione
di norme di diritto lamentando che la corte di merito
abbia
accolto
un’eccezione
di
decadenza
sollevata
tardivamente dalla cooperativa.
Il motivo è infondato, posto che dalla stessa sentenza
impugnata (pag. 6) risulta tempestivamente sollevata
l’eccezione di decadenza, come peraltro si evince dalla
stessa trascrizione della comparsa di risposta contenuta
nel controricorso (pag. 21).
3.- E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con
il quale i ricorrenti denunciano la violazione di norme di
diritto
(artt.
1362-1363
c.c.)
in
relazione
4
all’interpretazione della clausola n. 5 degli atti di
assegnazione.
E’ sufficiente, in proposito, confrontare la motivazione
resa in proposito dalla corte di appello con la clausola
come trascritta, in applicazione del principio di
autosufficienza, dai ricorrenti.
Nella prima, si riferisce quanto segue: <<(omissis) la
parte assegnataria si impegna a versare un conguaglio
corrispondente alla differenza tra il costo determinato in
atto di assegnazione e quello che dovesse risultare in
conseguenza degli accertamenti tecnici e contabili; che
tali nuovi costi dovranno preventivamente essere
sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci; che
la cooperativa si riserva di richiedere il conguaglio dopo
l'espletamento degli accertamenti e non oltre il termine
di mesi 10 dalla stipula dell'atto; che trascorso detto
termine senza che alcuna richiesta sia stata effettuata
dalla cooperativa, la parte assegnataria avrà facoltà di
richiedere l'effettuazione dei conguagli che riguardano la
presente assegnazione, presentando alla cooperativa una
perizia redatta da un professionista; che la richiesta
della parte assegnataria dovrà essere effettuata entro
quattro mesi dalla scadenza del termine precedente; che
ove nello stesso termine non sia presentata la richiesta
corredata dalla perizia asseverata, la parte assegnataria r 5
. i si intenderà decaduta dal diritto di ripetere l'eventuale
differenza>>.
Nella seconda, invece, si legge: <<(omissis) La parte
assegnataria si impegna fin d'ora a versare un conguaglio
corrispondente alla differenza tra il costo oggi determinato e pattuito e quello che dovesse risultare in
conseguenza degli accertamenti tecnici e contabili: tali
nuovi costi dovranno preventivamente essere sottoposti
all'approvazione dell'assemblea dei soci ed il socio
dissenziente potrà comunque ricorrere all'Autorità
Giudiziaria ordinaria per la contestazione del nuovo costo
attribuito alla sua unità immobiliare. La parte
assegnataria si riserva altresì il diritto, che la
Cooperativa le riconosce, di ripetere quanto eventualmente
corrisposto in eccesso rispetto al costo unità immobiliare
che risulterà dai predetti accertamenti. Le parti
pattuiscono fin d'ora che la differenza a credito o a
debito delle parti non potrà superare il 20% (venti per
cento) del costo di costruzione determinato>> (…) <
La società controricorrente non contesta la trascrizione
della clausola innanzi riportata ma si limita a darne una
lettura conf- orme a quella accolta dalle corte di merito c
sostiene l’inammissibilità della censura.
Sennonché, come evidenziato dai ricorrenti, con il motivo
essi lamentano la violazione del criterio normativo
dell’interpretazione letterale degli atti di autonomia, in
sostanza contestando l’incompletezza della lettura offerta
dalla sentenza.
In effetti, letta senza espunzione della parte relativa
alla possibilità di adire l’autorità giudiziaria, la
clausola andrebbe intesa nel senso che il termine di
quattro mesi stabilito per la richiesta degli assegnatari
era previsto solo per l’ipotesi che la società non avesse
accertato un debito residuo degli assegnatari, ché la
richiesta di questi sarebbe stata assorbita nella
contestazione mossa dinanzi all’autorità giudiziaria
avverso la determinazione della cooperativa. Si che non
7
avrebbe senso, poi, stabilire una decadenza ulteriore, con
onere di allegazione di una perizia, una volta instaurata
una controversia in ordine alla determinazione
dell’effettivo costo e dei relativi conguagli.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata per
nuovo esame sul punto.
4.- Il terzo motivo è inammissibile. Non tanto perché i
ricorrenti hanno erroneamente rubricato la censura come
vizio di motivazione (come eccepito infondatamente dalla
resistente), posto che appare evidente che il motivo
denuncia l’omesso esame del motivo di appello incidentale
con il quale era stata riproposta la domanda di
annullamento della delibera assembleare, oltre che in
relazione al punto 2 dell’ordine del giorno (richiesta di
conguagli), anche in relazione al punto 3 (rimborso al
socio Giampaolo) e al punto 4 (previsione spese e
richiesta di versamento). La censura è inammissibile,
invece, perché la corte territoriale ha esaminato il
motivo (pag. 11 della sentenza impugnata) e l’ha ritenuto
inammissibile per mancanza di specificità e tale
statuizione non è stata ritualmente impugnata dai
ricorrenti, i quali hanno erroneamente ritenuto che la
corte
di
merito
avesse
omesso
di
pronunciarsi
«ritenendola evidentemente assorbita>>.
5.- La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata in
relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di
8
appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo
esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della
Tronnolone; dichiara inammissibile il terzo motivo e
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di
Torino in diveLsm compeclizionh;.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
aprile 2016
rigetta il primo; accoglie il secondo motivo, cassa la