Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10939 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 09/06/2020), n.10939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Ligi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26002-2017 proposto da:

G.F.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMANDA GUGLIOTTA;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI TORINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 9908/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato:

che il Tribunale di Torino ha autorizzato la proroga del provvedimento di trattenimento, richiesta dal Questore di Torino nella pendenza della procedura di espulsione di G.F.J.A., nato in EI Salvador;

che il predetto straniero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con quali deduce la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 14, comma 4, e art. 13, comma 5-bis, nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, nella CEDU art. 5 e Cost. artt. 13, 24 e 111 nonchè dell’art. 179 c.p.p., comma 1;

che è necessario consultare il fascicolo d’ufficio del giudizio di merito;

che non si ravvisano i presupposti per la definizione del procedimento in questa sede, in riferimento all’individuazione delle garanzie del contraddittorio ed alla necessità di una specifica richiesta dell’interessato di esser sentito nei procedimenti di proroga del trattenimento

P.Q.M

Rinvia alla pubblica udienza della Prima sezione civile, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di merito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

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