Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10939 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 05/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.05/05/2017),  n. 10939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9039/2016 proposto da:

ERG WIND SICILIA 3 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SAN BASILIO 61, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PICOZZA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CENTORE e

ANNALISA DI GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio pendente al

TRIBUNALE di GENOVA – R.g. 10371/15;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

uditi gli avvocati EUGENIO PICOZZA e ANNALISA DI GIOVANNI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO, che ha chiesto che le Sezioni Unite della Corte

di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione

del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di revoca dei contributi concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a Erg Wind Sicilia 3 s.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili, venivano emesse da Equitalia Nord cartelle di pagamento per il recupero dei contributi già versati. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale civile di Genova ed il Ministero si costituiva contestando la giurisdizione del giudice adito.

La società ha pertanto proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione successivamente illustrato da memoria. Il Ministero si costituito con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Non è in discussione in questa sede la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei decreti di revoca dei contributi a suo tempo concessi (che sono infatti stati impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), bensì l’appartenenza (o meno) al giudice amministrativo anche della giurisdizione in ordine alla opposizione alle cartelle di pagamento emesse per recuperare le somme erogate in forza del provvedimento revocato. Non si dubita pertanto del potere dell’Amministrazione (nello specifico, dell’Agente della riscossione) di procedere alla riscossione bensì del diritto del Ministero di ottenere le suddette somme sulla base di un titolo del quale si contesta, sotto diversi aspetti, l’efficacia esecutiva.

In proposito, la giurisprudenza di queste sezioni unite (alla quale il collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene) è univoca nell’affermare che presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicchè, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile, con la conseguenza che la questione di giurisdizione non può essere validamente eccepita o rilevata in sede di opposizione al precetto, nell’ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (v. tra le altre su nn. 65 del 2016; 16390 del 2011).

In conformità con le conclusioni del P.G. deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti anche per le spese del presente regolamento.

PQM

La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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