Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10938 del 09/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 09/06/2020), n.10938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9958-2018 proposto da:
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCA PANESI, MANUELA PELLEGRINI;
– ricorrente –
contro
G.N., G.M., GI.MA., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dall’avvocato
FEDERICO MONTALDO;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il
28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
il comune di Massa ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Genova che, in data 28-122017, accogliendo l’opposizione di Gi.Ma., G.M. e G.N. alla stima dell’indennità di esproprio relativa ad alcuni terreni di loro proprietà siti nel territorio del comune di Massa, ha determinato la giusta indennità in 908.778,00 EUR, disponendo il deposito della differenza (oltre interessi) presso la cassa depositi e prestiti;
gli espropriati hanno resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
risulta pendente un separato ricorso tra le stesse parti avverso un’altra analoga ordinanza della medesima corte d’appello, resa a conclusione del giudizio di opposizione alla stima di beni limitrofi;
la simultanea pendenza dei ricorsi è stata segnalata dal Comune sul rilievo che i ricorsi presentano problematiche analoghe anche sul versante processuale;
è dunque opportuno che siano trattati congiuntamente; il ricorso iscritto al n. 9962/18 è peraltro già transitato dinanzi alla prima sezione civile della Corte, sicchè la necessità di assicurare la trattazione congiunta suppone che sia rimesso dinanzi a detta sezione anche di quello qui in esame-
P.Q.M.
La Corte rimette la causa dinanzi alla prima sezione civile per trattazione congiunta col ricorso n. 9962/18 r.g. ivi pendente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020