Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10938 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 09/06/2020), n.10938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9958-2018 proposto da:

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCA PANESI, MANUELA PELLEGRINI;

– ricorrente –

contro

G.N., G.M., GI.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FEDERICO MONTALDO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il

28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il comune di Massa ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Genova che, in data 28-122017, accogliendo l’opposizione di Gi.Ma., G.M. e G.N. alla stima dell’indennità di esproprio relativa ad alcuni terreni di loro proprietà siti nel territorio del comune di Massa, ha determinato la giusta indennità in 908.778,00 EUR, disponendo il deposito della differenza (oltre interessi) presso la cassa depositi e prestiti;

gli espropriati hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

risulta pendente un separato ricorso tra le stesse parti avverso un’altra analoga ordinanza della medesima corte d’appello, resa a conclusione del giudizio di opposizione alla stima di beni limitrofi;

la simultanea pendenza dei ricorsi è stata segnalata dal Comune sul rilievo che i ricorsi presentano problematiche analoghe anche sul versante processuale;

è dunque opportuno che siano trattati congiuntamente; il ricorso iscritto al n. 9962/18 è peraltro già transitato dinanzi alla prima sezione civile della Corte, sicchè la necessità di assicurare la trattazione congiunta suppone che sia rimesso dinanzi a detta sezione anche di quello qui in esame-

P.Q.M.

La Corte rimette la causa dinanzi alla prima sezione civile per trattazione congiunta col ricorso n. 9962/18 r.g. ivi pendente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

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