Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10937 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 09/06/2020), n.10937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26783-2017 proposto da:

G.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SIMEONE;

– ricorrente –

contro

T.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 77, presso lo studio dell’avvocato PAOLO COLOSIMO, che

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LISA MARGHERITA

MICHELA ARMENTO, ASSUNTA CIAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3864/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 6/9/2017, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha posto a carico di T.M.C. la corresponsione, a favore di G.L.F., a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Lodi, dell’assegno mensile di Euro 300,00, a far data dal cinque del mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat ed ha disposto che le spese indicate al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata siano previamente concordate tra i genitori.

La Corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il G. aveva lasciato nel 2007 la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della prestigiosa abitazione coniugale ed al figlio, appassionato di equitazione, godendo di un buon tenore di vita, grazie ai redditi della moglie e delle donazioni effettuate dai facoltosi famigliari di questa; lo stesso aveva conseguito la qualifica di istruttore FISE di II livello.

La Corte del merito ha osservato che della situazione successiva alla separazione, dedotta dal G. (dotato di tutte le risorse personali e professionali per provvedere autonomamente al proprio mantenimento), questi non aveva provato alcunchè, aveva dichiarato di aiutare i suoi famigliari con lavori saltuari, senza indicare cosa faccia in concreto e quanto percepisca, e per tutta la durata del procedimento aveva “tenuto un comportamento non trasparente in ordine alla propria situazione personale e reddituale”; ha rilevato, alla stregua delle stesse dichiarazioni dell’appellante, che le ingenti spese per l’acquisto della lussuosa casa coniugale, per lo sport e le gare del figlio dovevano ritenersi provenienti “soprattutto” dalle gratuite elargizioni dei genitori della T. e, tenuto conto della mancata indicazione da parte del G. dell’uso del preteso importo mensile percepito dalla moglie di Euro 10.000,00 mensili, della mancata produzione dei beni acquistati e degli estratti conto bancari, ha desunto che gli assegni prodotti dalla parte fossero stati rilasciati per il pagamento delle spese dell’azienda, dell’abitazione e per le spese per il figlio, e non già per le spese strettamente personali della parte.

La Corte di merito ha rilevato che l’appellante aveva goduto per quattro anni dell’assegno di Euro 1500,00 mensili, versato dalla moglie, non dichiarati fiscalmente nè specificato l’utilizzo; ha considerato che con la separazione, il tenore di vita del G. aveva subito un rilevante ridimensionamento, con la perdita dell’abitazione familiare, goduta in via gratuita, mentre la T. aveva conservato il tenore di vita avuto durante il periodo matrimoniale, pur dovendo provvedere da sola a mantenere il figlio, da cui la debenza da parte della stessa al G. dell’assegno mensile di Euro 300,00 a decorrere dalla sentenza impugnata, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat; ha respinto la domanda del G. di essere esonerato dal pagamento di ogni contributo per il mantenimento del figlio, riconoscendo a suo carico il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, da concordarsi previamente.

Ricorre avverso detta pronuncia il G., con ricorso affidato a due mezzi. La sig. T. ha depositato controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il caso di specie non presenta l’evidenza decisoria, avuto soprattutto riguardo al fatto, ampiamente sottolineato dalla Corte del merito, che il G. ha lasciato nel 2007 la propria occupazione lavorativa per dedicarsi alla cura dell’abitazione coniugale, ed all’attività sportiva del figlio (su accordo di tal genere, vedi le pronunce 18547/06 e 3291/01), nonchè alla circostanza che il regime di vita era garantito anche da elargizioni gratuite dei genitori della sig. T.,

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione I.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA