Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10936 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32483/2018 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico II
38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale, Ministero dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGINA, depositato il
01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da C.A. cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di avere vissuto presso la madre adottiva che non lo faceva andare a scuola ma lo costringeva a lavorare a casa e lo picchiava. Il ricorrente ha riferito il timore di essere arrestato per la falsa accusa di avere messo in cinta la figlia della suddetta madre adottiva.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale, pur ritenendo credibile il ricorrente, a suo avviso la narrazione non integra alcuna ipotesi di protezione internazionale: non lo status di rifugiato escludendosi che sussista una vera e propria persecuzione, trattandosi di una questione familiare o di giustizia interna, non la protezione sussidiaria di cui non ricorrono i presupposti per nessuna delle ipotesi normativizzate, nè risulta sussistente alcuna situazione di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Gambia. Omessa consultazione di fonti informative, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa audizione del ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo, per mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto, ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Omesso esame delle fonti informative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, con assorbimento del quarto motivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).
Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale del Gambia, mentre, il ricorrente, in sede di ricorso, fonda le sue censure alla sentenza impugnata su precise fonti informative (v. pp. 5 e ss. del ricorso).
In accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Perugia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie i primi tre motivi, assorbe il quarto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021