Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10935 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10935 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 2799-2010 proposto da:
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

(C.F.

00431860584), in persona del Commissario Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 59, presso l’avvocato CLAUDIO ROSSANO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., MPS GESTIONE
CREDITI BANCA S.P.A.;

Data pubblicazione: 26/05/2016

- intimate –

Nonché da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (C.F.

04300140284),

non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto
della BANCA ANTOVENETA S.P.A.,

in persona del legale

in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso
l’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

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FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP,

A

P.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00431860584), in persona
del Commissario Governativo Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIZZA 59,

presso l’avvocato CLAUDIO ROSSANO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso
principale;

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

– controricorrente al ricorso incidentale contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;

– intimata

sul ricorso 9153-2012 proposto da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (C.F.

04300140284),

non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto

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della BANCA ANTOVENETA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso
l’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI;

intimata

Nonché da:
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (C.F. 00431860584), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l’avvocato CLAUDIO
ROSSANO, che la rappresenta e difende, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (C.F. 04300140284),

– ricorrente –

non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto
della BANCA ANTOVENETA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso
l’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso
principale;

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- controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 3746/09 e la
sentenza n. 1643/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositate il 1 ° /10/2009 e il 14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. ROSSANO che ha
chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale MPS, l’Avvocato G. ARIETA che ha chiesto
raccoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per RG.

n.

2799/10: l’accoglimento del ricorso principale,

rigetto del ricorso incidentale; per RG. 9153/12: il
rigetto di entrambi i ricorsi.

udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3 .6114 del 4.10.2001 il Tribunale di Roma rigettava la domanda che nel

Governativo liquidatore e, quindi, nella veste di mandataria per le gestioni di ammassi
di prodotti agricoli di pertinenza dello Stato. aveva proposto nei confronti della Banca
Nazionale dell’Agricoltura S.p.A., poi incorporata dalla Banca Antoniana Popolare
Veneta, al fine di ottenere in riferimento al rapporto di conto corrente (n. 406617K)
intrattenuto per la gestione denominata “trans. Cereali esteri” in ambito di ammassi
obbligatori devolutale per conto e nell’interesse dello Stato, la condanna della banca
convenuta alla restituzione degli interessi che assumeva indebitamente non accreditati,
a seguito dell’operata progressiva modifica riduttiva ( a far tempo dal 17.05.1991 e
sino al primo semestre del /995) del relativo saggio annuo sulle somme depositate
pertinenti alla gestione separata.
Il medesimo Tribunale di Roma con sentenza n. 36120 del 4.10.2001, decidendo altra
causa proposta sempre nel (29.04)1997 nei confronti della Banca Nazionale
dell’Agricoltura S.p.A. dalla Federazione italiana dei Consorzi Agrari in persona del
Commissario Governativo liquidatore, accertava l’insussistenza dei presupposti per la
compensazione invece disposta (il 4.07.1991) dalla BNA sul conto corrente n.
40661/K, con utilizzazione del relativo saldo attivo ad estinzione del passivo maturato
su altri conti correnti di corrispondenza in titolarità della Federconsorzi; nulla in questo
caso veniva detto sulla correlata domanda restitutoria della Federazione.
Avverso la sentenza n. 36114 del 2001 del Tribunale la Federazione interponeva
appello, resistito dalla Banca Antoniana Popolare Veneta. Anche contro la sentenza n.
36120 del 2001 la medesima Federazione proponeva appello, seguito da appello

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(5.5)1997 la Federazione italiana dei Consorzi Agrari, in persona del Commissario

incidentale della Banca, di contenuto analogo ad altro autonomo gravame che la stessa
banca aveva già interposto avverso questa seconda pronuncia del Tribunale.

sentenza n. 3746 del 15.09-1°.10.2009 e successivamente la sentenza definitiva n. 1643
del 30.11.2010-14.04.2011.
Con la prima sentenza n. 3746 del 2009 la Corte romana, respinto l’appello incidentale
della Banca Antonveneta, in parziale accoglimento degli appelli principali della
Federconsorzi, condannava la banca a ricostituire alla data del 1° luglio 1996 la
provvista costituente il saldo attivo del conto corrente n. 40166/K (rectius 40661 K),
con riaceredito delle somme indebitamente compensate e degli interessi da calcolare
alla stregua del saggio attivo in atto alla data del 17 maggio 1991; nel contempo
disponeva la prosecuzione dell’istruttoria per la liquidazione del dovuto e riservava al
definitivo la pronunzia sulle spese di lite; inoltre definitivamente pronunziando
respingeva l’appello autonomo contro la sentenza del Tribunale n. 36120 del 2001
interposto dalla Banca, che condannava al rimborso delle spese in favore della
Federazione.
Successivamente con la sentenza n. 1643 del 30.11.2010-14.04.2011 la medesima
Corte di merito, anche in base all’esito della disposta CTU, dichiarava che il saldo
attivo del conto corrente n. 40661/K alla data del 1° luglio 1996 era di £
40.102.978.500 e. ferma la pronuncia sulle spese già resa nella sentenza non definitiva
n.3746/09, compensava nel resto le spese processuali. ponendo definitivamente a carico
solidale delle parti le spese dell’indagine officiosa.
La Corte territoriale con la prima sentenza n. 3746 del 15.09-1 0 .10.2009 osservava e
riteneva anche che col primo dei motivi a sostegno dell’appello contro la sentenza n.
36114 del 2001. la Federazione aveva sostenuto che le funzioni gestorie di danaro

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La Corte di appello di Roma, riunite le tre impugnazioni, pronunciava dapprima la

pubblico, avrebbero comportato, tramite la disciplina dei ed. contratti ad evidenza
pubblica, la necessità che anche la variazione del saggio d’interesse fosse di volta

degli obblighi gestori di specie. ai sensi dell’art. 5 della Legge 1294/57, dovesse
identificarsi con la deducente e che. parimenti, soltanto ad essa fossero riferibili !e
sanzioni, di ordine contabile e, comunque, amministrativo, comminate ai riguardo. Non
pareva revocabile in dubbio, di conseguenza, come il rapporto con l’istituto bancario
appellato mutuasse la propria disciplina esclusivamente dalle previsioni pattizie a suo
tempo intervenute tra le parti, al pari che dalla disciplina civilistica in tema di conto
corrente bancario. Sembrava poi opportuno precisare che il saggio degli interessi di
specie non risultava affatto commisurato al TUS, al RIBOR o al Prime Rate,
diversamente così da quanto aveva sostenuto l’appellante; premesso che di una siffatta
pattuizione non si rinveniva traccia negli atti di causa, rilevava invece la scrittura inter
partes del 29 settembre 1950, peraltro idonea a soddisfare le esigenze dell’ad. 1284 c.c.
dello scritto ad substantiam e nella quale, in luogo delle ed. condizioni d’uso su piazza
era fatto riferimento alle “…condizioni…in vigore per le gestioni dello Stato e
particolarmente quelle riflettenti l’importazione di cereali esteri…”. Nemmeno poteva
concordarsi con l’assunto del Tribunale, frutto evidente dell’equivoco che qui si
controvertesse sulla validità e sull’esistenza della clausola determinativa del saggio
d’interesse, piuttosto che sull’effettiva comunicazione delle relative variazioni al
correntista; premesso che. vertendosi in tema di contratto concluso “ante trasparenza” e,
comunque, in mancanza di specifiche allegazioni a riguardo, alla problematica di specie
rimaneva estranea la disciplina dettata in tema di ius variandi dagli artt. 116 e 117 del
TULB, la quale, in ipotesi. avrebbe presupposto il previo invio del relativo estratto
conto, era da ritenere che tale adempimento facesse egualmente carico alla Banca; una

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convenuta per iscritto; era di contro sufficiente considerare come l’unica destinataria

volta preso atto, infatti, della compatibilità di un’eventuale variazione in peius con la
ridetta clausola di cui alla scrittura del 29 settembre 1950, l’approvazione tacita

d’impugnare i titoli contrattuali da cui derivavano gli accrediti e gli addebiti,
sempreché, beninteso, tale contestazione avesse riguardato la validità e l’efficacia di
detti titoli, a loro volta assoggettati alla disciplina generale sui contratti. Ebbene,
occorreva considerare come le contestazioni sollevate dall’appellante in merito alla non
conformità delle variazioni via via apportate in peius al saggio d’interesse, a fronte delle
quali la Banca appellata, peraltro, a sua volta non aveva fornito il debito riscontro della
corrispondenza all’andamento delle quotazioni del mercato delle granaglie, per
l’appunto, esulassero da qualsiasi profilo di validità ed efficacia delle pattuizioni
disciplinanti il rapporto, mentre. al contempo, la loro diretta incidenza sulla
movimentazione del conto importava la necessità di una loro tempestiva contestazione,
onde cosi impedire che la relativa partita contabile dovesse presumersi per approvata.
Ciò posto, invece. appariva 1bildata la censura dell’appellante in merito alla mancanza
della prova che, ad avviso del primo Giudice e quanto all’effettiva ricezione degli
estratti conto, sarebbe stata raggiunta sul piano indiziario. In particolare, difettavano
proprio i requisiti della gravità e della concordanza, posto che, anche a voler dare per
scontata I ‘avvenuta ricezione, da parte dell’odierna appellante, degli estratti conto che i
testi rikrivano inviati, nulla confortava l’ulteriore assunto che detti estratti
menzionassero correttamente i saggi d’interesse di volta in volta praticati. Trattandosi di
una deduzione non riscontrabile tra quelle del primo grado di giudizio, a tacer d’altro, si
appalesava poi nuova, e quindi preclusa ex art. 345 secondo comma c.p.c., l’eccezione
di parte appellata in merito alla circostanza che le parti, nell’estate del 1995, avevano
convenuto il reimpiego in titoli finanziari della giacenza del conto.

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dell’estratto conto ai sensi dell’art. 1832 cod. civ. non precludeva la possibilità

Nondimeno, l’assorbente rilevo che, per dato pacifico, il ridetto conto n. 40661/K
risultasse tuttora operante non consentiva di pronunziare la condanna restitutoria che,

indebitamente ritenuti da controparte; trattandosi di una statuizione comunque
contenuta in quella oggetto della domanda, del resto, sussistevano gli estremi per
ripristinare il dovuto saldo attivo alla scadenza del primo semestre del 1996, vale a dire
allorquando venne pattuito un nuovo interesse; tuttavia, allo stato non disponendosi
degli elementi per quantificare la somma oggetto di detta statuizione ripristinatoria,
posto tra l’altro che il Consulente Tecnico, in contrasto con la disciplina dell’art. 1283
cod. civ. in tema di anatocismo. aveva operato il relativo ricaleolo degli interessi al
lordo della capitalizzazione semestrale, andava emessa sentenza non definitiva,
disponendosi altresì il supplemento dell’indagine tecnico contabile di cui alla separata
ordinanza in pari data.
Per ciò che atteneva invece alla causa involgente la sentenza di primo grado n. 36120
del 2001. s’imponeva !a previa trattazione dell’appello incidentale proposto dalla Banca
Antoniana, atteso l’evidente carattere preliminare della questione della liceità delle
compensazioni operate tra i rispettivi saldi dei conti correnti, per l’appunto prospettata a
fondamento del gravame. A questo proposito del resto andava esclusa la fondatezza
della questione d’inammissibilita del suddetto appello incidentale, agitata dalla Fedit in
base all’assunto che, a fronte del concorrente appello principale già proposto dalla
medesima Banca Antoniana, si sarebbe consumato il relativo potere d’impugnazione.
Era sufficiente considerare, infatti, come la disciplina del vigente rito ordinario, quanto
in particolare agli artt. 323 e segg. e.p.e.. concernesse esclusivamente i termini e le
forme dei mezzi d’impugnazione, nulla disponendo, salva la necessità della riunione di
cui all’art. 335 c.p.c., per il caso di concorrenza di più impugnazioni della stessa parte.

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secondo i desiderata dell’appellante, avrebbe dovuto riguardare gli interessi

Passando al merito del detto gravame e laddove, in particolare, a giustificazione della
compensazione di specie, era stato addotto che la movimentazione del conto 401661/K

primis, come da una siffatta evenienza. qualora dimostrata, sarebbe derivato
esclusivamente un titolo di responsabilità contabile per la sola correntista; per ciò che
più importava, poi, occorreva aggiungere che l’ulteriore circostanza che la medesima
appellata. sul ridetto conto 40661/K. fosse comunque chiamata ad operare in veste di
agente contabile escludeva in radice la possibilità della compensazione con i saldi dei
conti deputati alla gestione ordinaria, ciò in mancanza del requisito della reciprocità dei
rispettivi controcrediti. Ad analoghe conclusioni, peraltro, era necessario pervenire per
la compensazione effettuata rispetto ai saldi passivi dei restanti conti “sotto la riga”;
occorreva considerare, infatti, la circostanza, invero pacifica, che almeno larga parte di
detti conti, diversamente che per quello n. 406611K, riguardasse !’ammasso di generi
alimentari diversi dai cereali, di guisa da integrare, all’uopo, gli estremi della causa
ostativa di cui all’ari 1246

li.

5 cod. civ.: quanto al resto, poi, già il Tribunale aveva

preso atto di come, con scrittura del 29 settembre 1947. la Banca Nazionale
dell’Agricoltura si fosse impegnata di tenere le operazioni di finanziamento accese sin
tanto che lo Stato non avesse provveduto all’integrale copertura della differenza passiva
della stessa gestione ammassi, attraverso il rimborso alla Fedit del saldo tra quanto
anticipato per l’acquisto delle merci ed il ricavo della loro rivendita. Ebbene, posto
anche che le censure della Banca avevano completamente tralasciato le considerazioni
del Tribunale circa la portata generale del suddetto accordo, la conclusione era che,
come del resto già argomentato dal primo Giudice, la riscontrata inesigibilità del
eredito dell’istante fosse d’ostacolo per la compensazione in parola, giusta il disposto
dell’art. 1243 primo comma cod. civ.

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avesse avuto per oggetto anche danaro della Fedit, pareva agevole riscontrare, in

Oltreché del testé trattato appello incidentale, in definitiva, le considerazioni che
precedevano valevano anche per il rigetto dell’ulteriore appello principale della Banca,

Quanto già argomentato in merito al gravame principale della Federazione, ovvero, in
particolare, la circostanza che il conto n. 40661/K non fosse stato ancora chiuso,
induceva a provvedere in termini analoghi a quelli del ridetto appello principale, sicché,
anche in questo caso. la pronunzia di condanna non poteva travalicare i termini di una
semplice ricostruzione della provvista del conto corrente, parimenti riservata all’esito di
una nuova indagine tecnico contabile la quantificazione dell’oggetto della relativa
condanna.
Infine, la liquidazione delle spese di lite era devoluta alla pronunzia definitiva, ad
eccezione che per il disatteso appello principale della Banca rispetto al quale le spese in
questione andavano liquidate d’ufficio come da dispositivo e seguivano la
soccombenza.
Con la successiva sentenza definiti ■ a n. 1643 del 2011 la medesima Corte d’appello
romana ha ritenuto anche che:
andava disattesa l’istanza preliminare dell’appellante di sospensione del processo ex
art. 295 c,p.c. in attesa dell’esito del giudizio di cassazione avente ad oggetto
l’impugnazione della sentenza n. 3746 del 2009;
l’ambito della sua decisione era limitato alla ricostruzione alla data del IO luglio 1996
del saldo del conto corrente n. 40661/K (il dispositivo conteneva un chiaro errore
materiale laddove in contrasto con la diversa e corretta indicazione contenuta nella
parte motiva aveva indicato il diverso n. 40116/K), con applicazione degli interessi al
tasso vigente al 1991 ed includendo nel saldo stesso le somme che erano state
indebitamente utilizzate dalla banca per compensare propri crediti scaturenti da altri

ll

stante la sua sostanziale sovrapponibilità.

rapporti di conto corrente sempre facenti capo alla Federconsorzi (in proprio, e non
nella veste di agente contabile dello Stato);

appelli della Federazione giustificavano – ferma restando la pronuncia sulle spese già
resa nella sentenza n. 3746/09 (riguardante l’appello iscritto al n.R.G. 11401/02) – la
compensazione nel resto delle spese processuali. Andavano poste definitivamente a
carico solidale delle parti, ciascuna per !a metà nei rapporti interni, le spese della CTU
espletata.
Avverso la sentenza n. 3746 del 1 0 .10.2009 la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari
in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione (RG 2799/2010) affidato a tre
motivi, illustrato da note e notificato alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.. La
M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.a. in nome e per conto della Banca Antonveneta
S.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su undici
motivi ed illustrato da memoria, cui la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc.
Coop. a r.l. ha replicato.
Successivamente la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. in nome e per conto della
Banca Antonveneta S.p.A. ha impugnato in questa sede (RG 9153 del 2012) per
complessivi 17 motivi, illustrati da memoria_ la sentenza definitiva d’appello n. 1643
del 201] notificando il ricorso per cassazione alla Federazione Italiana dei Consorzi
Agrari soc coop a r.l. che ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale fondato su cinque motivi, seguiti da note, ai quali la banca ricorrente ha
replicato.
MOTIVI D1’11. A DFCISIONE
In via preliminare di rito ai riuniti ricorsi principale ed incidentale ( R.G n. 2799 del
2010) devono per connessione essere ulteriormente riuniti i ricorsi principale ed

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la complessità ed opinabilità delle questioni affrontate ed il limitato accoglimento degli

incidentale di cui al n. di R.G 9153 del 2012, tutti pendenti tra le stesse parti. Sempre
preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale di cui al n. di R.G 2799/2010

Roma, vanno reputati non attinti dal divieto d’impugnazione immediata di cui all’art.
360 comma terzo c.p.c., integrando quella pronuncia sentenza definitiva parziale
relativa a più domande cumulate ed in parte interdipendenti, tra cui quella involta
dall’appello principale esperito dalla banca MPS contro la sentenza del Tribunale n.
36120 del 2001 e respinto con regolamentazione delle relative spese; nel rilevato
contesto, infatti, l’impugnazione immediata in questa sede si rendeva ammissibile oltre
che in relazione a quest’ultima sfavorevole decisione, in relazione alle analoghe o
connesse questioni endoprocessuali. eccezioni ed ulteriori domande anche se non
definitivamente delibate con la stessa sentenza definitiva solo parziale, quali pure
involte dal ricorso principale della Federconsorzi, altrimenti soggette o ad
impugnazione necessariamente differita ai sensi dell’art.360 comma 3 c.p.c. o a riserva
facoltativa di ricorso ai sensi dell’art 361 c.p.c.„ che peraltro non risulta dalle parti
espressa (in tema cfr anche cass. SU 711 del 1999; n. 9441 del 2011 e n. 25774 del
2015; cass n. 18104 del 2010; nn. 6993 e 16734 del 2011; 19836 del 2014).
Passando quindi all’esame dei ricorsi proposti contro la sentenza d’appello n. 3746 del
2009, la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari. col ricorso principale ha denunziato:
1. “Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.e. in relazione all’art. 112 c.p.e. Omessa pronunzia per
tutti gli altri conti correnti indicati”
2. “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. in relazione all’art. 112 c.p.e.”
3. “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per diretto di motivazione su un punto decisivo
della controversia (sempre in relazione a tutti i conti conenti omessi nella pronunzia)”.

3

inerenti alla prima sentenza n. 3746 dei 2009, pronunciata dalla Corte di appello di

Sebbene il ricorso sia procedibile, appaiono privi di pregio i trascritti tre motivi, tutti
inerenti alla domanda d’interessi ricondotta dalla Corte romana al conto corrente

accolta invece in appello nel precisato limite del riaccredito degli interessi in questione
sul citato conto. La Federconsorzi deduce in particolare che la domanda sugli interessi

da lei .formulata nell’atto di appello riguardava chiaramente ed espressamente svariati
altri conti correnti c. ci. sotto la riga, che analiticamente elenca, e non solo quello
valorizzato 40661K; questo assunto diletta di autosufficienza non involgendo anche il
contenuto della domanda introduttiva del giudizio che avrebbe dovuto già includere
l’asserito riferimento ampliativo ed appare smentito dalla sentenza impugnata, che
nell’esposizione delle conclusioni rassegnate dalla Federconsorzi non contiene alcun
espresso e diretto richiamo agli ulteriori ed elencati conti correnti.
Col ricorso incidentale avverso la medesima sentenza n. 3746 del 2009 la MPS
Gestione Crediti Banca S.p.a. nella spiegata qualità deduce:
1. ” Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: omessa pronuncia sulla questione relativa alla
natura giuridica del “gruppo” dei conti correnti contemporaneamente accesi, su
richiesta scritta di Fedit, nel 1978. Violazione dell’art. 34 c.p.c. anche in relazione
all’art. 276, comma 2, c.p.e. in tema di ordine delle questioni.Omessa motivazione su
fatti controversi e decisivi.”.
Il motivo non ha pregio. Il prospettato addebito di omessa pronuncia rivolto
all’impugnata sentenza n. 3746 del 2009 e riferito alla vicenda del dicembre 1978 ed
alla natura dei conti correnti già intrattenuti dalla Federconsorzi presso l’ICCRI,
all’epoca trasferiti alla BNA, appare infondato, giacché tale profilo non risulta inerire a
questione pregiudiziale in senso proprio ( destinata cioè ad acquistare autorità di cosa
giudicata) né essere stato oggetto di g,ra‘- .ami e di domande sia pure rieonvenzionali di

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40661K, sfavorevolmente decisa in primo grado con la sentenza n. 36114 del 2001 ed

accertamento non solo incidentale ma con efficacia di giudicato (in tema cfr anche eass.
n. 8093 del 2013) da parte della BNA.

alla ritenuta, erronea sussistenza di un divieto di legge tale da non consentire la
compensazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 (capo 8) e dell’art. 3 del
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 (Ordinamento dei Consorzi Agrari e della Federazione
Italiana dei Consorzi Agrari). Vizio motivazionale e travisamento della prova relativa
alla riferibilità ai conti correnti in questione (accesi nel 1978) della scrittura del 29
agosto 1947.”
3. “Omessa o comunque insufficiente e illogica motivazione circa un fatto controverso e
decisivo: art. 360 n. 5 c.p.c.”
4. “Contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo: art. 360 n. 5
c.p.c.”
5. “Art. 360 n. 5 c.p.c. – Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo ai
fini della decisione. Violazione delle norme e dei principi di diritto vivente in tema di
valutazione giudiziaria della C.T.U.”
Anche il secondo. il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale, in tutte
le loro articolazioni, non meritano favorevole sorte. Si risolvono infatti in inammissibili
o infondate critiche, in parte generiche, assiomatiche e non decisive, in altra parte non
pertinenti al decisum, per il quale con puntuali argomentazioni, aderenti al dettato
normativo ed alle risultanze processuali, è stata anche esclusa la compensabilità con
l’inesigibile attivo maturato sul c.c. 40661 K dei debiti della Federconsorzi maturati su
conti correnti dalla stessa intrattenuti presso la medesima banca ma o inerenti alla sua
gestione ordinaria o relativi a diverse derrate alimentari seppure inclusi gella gestione
separata . Questo conto è stato poi motivatamente ricondotto alla gestione ammassi

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2. “Art. 360 n. 3 c.p.c. – Falsa applicazione degli arti. 1246, n. 5, e 1243 c.c. in relazione

dei cereali, svolta dalla Fedit in veste di mandataria dello Stato, e perciò disciplinato
anche dalle regole ancora vigenti di cui alle risalenti scritture del 29.08.1947 e del

richiamo delle condizioni legali di computo del tasso sull’importazione dei cereali,
nell’ambito del contemplato regime proprio degli olii e dei semi oleosi. In particolare
poi la riconduzione del valorizzato c.c. 40661 K alla gestione delegata dallo Stato è
stata logicamente, esaustivamente e plausibilmente ancorata al rilievo secondo cui tale
conto, quand’anche fosse stato poi gestito violando doverose regole pure di separatezza
e perciò attivando responsabilità amministrative e contabili per la Federconsorzi (art. 5
n. 1294/57), tuttavia nel passaggio clall’ICCRI alla BNA non aveva mutato
intitolazione e natura giuridica coerenti con quel compito pubblicistico e con gli
• impegni a tale riguardo assunti dalla BNA con la scrittura del 1947, il che rendeva
anche non dirimenti l’epoca della relativa acquisizione in BNA, il segno positivo o
negativo del successivo saldo contabile e la relativa composizione, comunque astretta a
quell’ambito pubblicistico pure in ragione della natura degli acquisiti fondi provenienti
dall ‘ ICCR I.
6. “Art. 360 n. 3 e.p.c. – Falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in tema di nova in appello.
Art. 360 n. 5 c.p.c. – Vizio motivazionale – con riguardo all’omesso riscontro in appello
del dedotto fatto storico per il quale nell’esime del 1995 fe parti avevano convenuto il
reimpiego in titoli finanziari dell’intera liquidità derivante dai conti correnti accesi nel
1978, qualificato come nuova e non delibabile eccezione.
7. “Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di conto corrente
ordinario (arti.. 1823 e ss. e 1852 e ss. c.c.) nonché dell’art. 56 11., anche in relazione
all’art. 169 LI., e dell’art. 1843 c.c. in tema di compensazione di erediti. Vizio
motivazionale.”

16

29.09.1950, anch’essa giustamente reputata influente per il documentato espresso

Si duole che il conto corrente n. 40661K sia stato qualificato come conto pertinente alla
gestione separata e non a quella ordinaria, che di conseguenza la legittimità dell’attuata

dalle regole codificate e fallimentari applicabili all’ordinario conto corrente bancario.
8. “Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi sopra richiamati con
riferimento agli interessi” posto che la Feclit sui conti introitati nel 1978 dalla BNA
aveva agito in proprio e non nella qualità di agente contabile dello Stato.
9, “Omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione alla asserita rilevanza
della scrittura del 29 settembre 1950 nella parte in cui si fa riferimento alle “..
condizioni … in vigore per le gestioni dello Stato e particolarmente quelle riflettenti
l’importazione di cereali esteri”
10.” Violazione elo falsa applicazione dell’art. 1832 c.c. con riferimento all’approvazione
tacita dell’estratto conto. Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. ” dato anche che dalla copia integrale degli estratti conto risultava pure il
tasso d’interesse praticato nel periodo. sicché la Fedit era decaduta dall’impugnazione.
11. “Omessa o insufficiente motivazione circa la affermata tuttora vigenza del conto n.
1416611K Art. 360 n. 3 c.p.c. – Falsa applicazione dell’ art. 345 c.p.c. in tema di nova in
appello e delle norme in tema di “pronti contro termine”.
Richiamate le doglianze svolte col terzo motivo, si ribadisce che dal luglio 1995
l’intera liquidità esistente sul conto corrente 40661K era stata concordemente e
continuativamente investita in “pronti contro termine”, il che aveva precluso l’accredito
di interessi sino al luglio 2005, epoca in cui erano stati estinti i conti correnti di cui si
con troverteva.
11 sesto e l’undicesimo motivo del ricorso incidentale vanno disattesi, giacché, come
ritenuto dai giudici d’appello, il dedotto fatto storico della rinegoziazione dal 1995 al

17

compensazione sia stata illegittimamente ed immotivatamente negata, prescindendo

2005 delle giacenze del menzionato conto non poteva che porsi in funzione
dell’eccezione reputata nuova e perciò inammissibile in appello, volta a ridurre il

Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo del ricorso incidentale devono essere disattesi,
conseguendo la relativa infondatezza alle argomentate ragioni di rigetto dei precedenti
motivi del medesimo ricorso, implicanti anche la conferma della riconduzione del
valorizzato c.c. 40661 K alla gestione delegata dallo Stato e dell’applicabilità delle due
remote scritture, inclusa quella del 1950.
Anche il decimo motivo va respinto, essendo stato ancorato al richiamo di accadimenti
irrilevanti e non decisivi, già in quanto relativi a periodo di tempo anteriore a quello
involto dal disposto riaccredito degli interessi.
L’impugnazione immediata della prima sentenza d’appello n. 3746/2009, dalle parti
ammissibilmente esperita con gli esaminati e disattesi ricorsi principale ed incidentale,
ha implicato per le stesse la consumazione del potere impugnatorio rispetto a quella
pronuncia e la conseguente inammissibilità dei motivi dei riuniti ricorsi principale ed
incidentale ( di cui dal n. 9153/2012 di ruolo generale) che ad essa si riferiscono,
reiterando o ampliando l’ambito dei precedenti. In particolare quanto al ricorso
principale proposto da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. 4 nella spiegata qualityi
rivela per l’esposta ragione precluso l’esame sia di parte del primo motivo, per il resta r
ossia relativamente alla sostenuta natura di sentenza definitiva parziale da attribuire
.

alla pronuncia n. 3746/200 i inammissibile per difetto d’interessei al pari del sesto
motivo sul diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c.(in tema cfr da ultimo cass. n.22878
del 2015),

I sia di tutti i rimanenti motivi.

Col ricorso incidentale la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ha dedotto:

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periodo di riferimento per il computo degli interessi da riaccreditare sul conto.

1.

“Violazione dell’art. 360 n. 4 e.p.e. in relazione all’art. 112 c.p.c..” avendo i
giudici di appello in entrambe le sentenze omesso con riferimento ai pretesi interessi di

seconda sentenza anche sui chiesti interessi sulle somme ricapitalizzate.
2.

“Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.e.. in relazione all’art. 112 c.p.e. e all’art. 24
Cost.” in riferimento alla domanda afferente gli ulteriori conti correnti di cui sub I.

3.

“Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto e contraddittorietà di
motivazione”. Si duole per il profilo argomentativo che con la sentenza definitiva si sia
ritenuta preclusa la decisione sugli interessi inerenti ai conti correnti c.d. sotto la riga
diversi dal 40661K e comunque sull’attribuzione degli interessi sulla somma via via
capitalizzata.

4.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)
Insufficienza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).”

5.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 e 3 c.p.e. in relazione all’art.
112 c.p.c. e 24 Cost. Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione e
travisamento dei fatti.”, per il caso che si dovessero ritenere le sue domande solo
parzialmente accolte.
l primi tre ed il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Federconsorzi sono
per come detto inammissibili nel reiterare o ampliare censure rivolte e comunque
riferibili alla prima sentenza n. 3756 del 2009, oltre che nel prospettare generici e
perciò irrituali rilievi critici in relazione ad entrambe le decisioni. Sono, invece,
infondati, nella parte in cui in riferimento alla sentenza definitiva n. 1643 del 2011
addebitano alla Corte d’appello omessa pronuncia o difetto e contraddittorietà di
motivazione rispetto al diniego di attribuzione e/o ricalcolo degli interessi sul c.c.
40661K e sugli altri conti correnti cd. sotto la riga; la Corte. infatti, si è su! punto

19

pronunziarsi in relazione a tutti gli altri elencati conti correnti sotto la riga e nella

espressamente pronunziata, anche puntualmente e logicamente chiarendo le ragioni
che le precludevano le invocate pronunce, essenzialmente ed irreprensibilmente

ultimo cass n. 23862 del 2015).
Anche

quarto motivo del ricorso incidentale non ha pregio dal momento che, in

riferimento alla normativa applicabile

ralione temporis,

la statuizione di

compensazione delle spese adottata con la sentenza definitiva appare legittimamente
correlata al valutato esito del giudizio ed adeguatamente giustificata dai valorizzati
profili, ivi comprese complessità ed opinabilità delle controverse questioni.
In definitiva vanno disattesi sia i ricorsi principale ed incidentale iscritti al numero di
RG 2799 del 2010 li- sia i riuniti ricorsi principale ed incidentale di cui al numero di RG
9153 del 2012. La reciproca soccombenza legittima l’integrale compensazione tra le
parti delle spese processuali del giudizio di legittimità.
RQ,M.
La Corte, riuniti ai ricorsi principale ed incidentale di cui al numero di RG 2799 del
2010 i ricorsi principale ed incidentale di cui al numero di RG 9153 del 2012, rigetta
tutti i riuniti ricorsi e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016
Il Cons.est.

ricondotte alle preclusioni insite nel giudizio che le restava da compiere (cfr anche e da

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