Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10935 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32217/2018 proposto da:

Y.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172,

presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Ministero Dell’interno Comm. Terr.

Ric. Prot. Internaz. Firenze Sez. Perugina;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da Y.D., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere omosessuale e di aver avuto una relazione per un anno con un compagno in una casa in affitto. Il proprietario di casa prima tollera la relazione poi lo denuncia alla Polizia e lui per paura scappa dal suo paese.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile per numerose contraddizioni e incongruenze, pertanto, non gli ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per

cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, 25 e 32, artt. 1 e 3 della Convenzione di Ginevra e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della CEDU, sulla mancata concessione dello status di rifugiato, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla mancata considerazione della patologia mentale del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e art. 14, lett. a), b), c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 25 e 32, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo (rubricato come quarto), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè da una parte il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità che è una valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) del giudice del merito nella specie congruamente motivata, dall’altro, lamenta la mancata considerazione della patologia psichiatrica che tuttavia risulterebbe da un certificato medico successivo alla decisione impugnata: tale allegazione è nuova e non esaminabile.

Il secondo motivo, che censura il mancato accertamento d’ufficio delle violenze delle forze dell’ordine sugli omosessuali è inammissibile, alla luce del giudizio insindacabile sulla non credibilità, in quanto in tale ipotesi, non sussiste il dovere d’accertamento d’ufficio sui fatti dedotti dal richiedente a sostegno della domanda di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto le ragioni di salute mentale dedotte si basano sull’allegazione di un documento nuovo, circostanza non consentita nel presente giudizio di legittimità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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