Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10935 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

612, presso lo studio dell’avvocato NASSISI MONICA, rappresentato e

difeso dall’avvocato KOSTORIS ALBERTO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA in persona

dell’Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso

lo studio dell’avvocato CARLO NICOLO’, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 305/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

30.4.08, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 luglio 2009 P.N. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 2 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Trieste, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti dai beni collocati nel proprio appartamento per l’intervento dei vigili del fuoco a seguito dell’incendio sviluppatosi nella soffitta di proprieta’ della convenuta Consap. Quest’ultima ha resistito con controricorso, mentre la Nuova Tirrena, chiamata dalla Consap nel giudizio di primo grado per esserne garantita, non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e, all’esito delle argomentazioni poste a sostegno della censura, formula un quesito mediante il quale sostanzialmente chiede alla Corte di stabilire se sia configurabile la responsabilita’ presunta da cosa in custodia nel caso di danno cagionato da immobile soggetto alla custodia di piu’ soggetti con conseguente impossibilita’ di individuare con esattezza il responsabile. Il quesito si rivela inappropriato poiche’ non riguarda il punto cruciale della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esplicitamente affermato che l’attore appellante non aveva dimostrato il nesso di causalita’ tra la cosa custodita (parte di soffitta di dimensioni imprecisate) e l’incendio. In altri termini, secondo la Corte territoriale non e’ stato accertato se l’incendio all’origine della controversia si sia sviluppato nella parte della soffitta custodita dalla convenuta – appellata ovvero nella parte custodita da soggetti rimasti estranei al giudizio. Non si verte, dunque, in tema di cosa unica custodita da piu’ soggetti, come il quesito lascerebbe intendere, ma di una pluralita’ di cose (le varie porzioni della soffitta) ciascuna delle quali era autonomamente custodita da soggetti diversi.

La statuizione della Corte territoriale trova fondamento in un accertamento di fatto che non puo’ formare oggetto di riesame in sede di legittimita’ e che, comunque, il ricorrente non ha censurato sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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