Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10934 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 09/06/2020), n.10934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27643-2019 proposto da:

O.W. ALIAS O.W., RICORSO NON DEPOSITATO AL

01/10/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.W. notificava al Ministero dell’Interno ricorso per cassazione avverso il decreto n. 3085/2019 emesso dal Tribunale di Brescia il 5.6.2019.

Non provvedeva alla iscrizione a ruolo di esso, che veniva eseguita a cura del Ministero dell’Interno, il quale si costituiva con controricorso, chiedendo si dichiarasse la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, già risolte dalla sentenza di questa Corte n. 17717/2018 e che i motivi di ricorso proposti fossero dichiarati inammissibili in quanto volti a sollecitare rivalutazioni in fatto della vicenda.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della improcedibilità del ricorso.

Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a depositare il ricorso in cancelleria entro il termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1.

All’iscrizione a ruolo ha provveduto il controricorrente.

Invero, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per farne dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 20327 del 2019; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 – 01).

Pertanto, se, da un lato, va affermato il diritto del Ministero di chiedere l’iscrizione a ruolo della causa, dall’altro va ribadito che tale attività processuale non determina la sanatoria dell’improcedibilità del ricorso che deriva dall’omesso deposito dello stesso nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Il controricorrente ha depositato, d’altro canto, la copia notificatagli del ricorso, siccome prescritto da Cass., Sez. Un., n. 4500 del 1988.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Il Collegio rileva, altresì, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè non va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello che sarebbe stato dovuto per l’impugnazione da lui proposta, ove egli l’avesse iscritta a ruolo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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