Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10934 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro e del COMANDANTE B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

G. & A. MONTANARI CO SPA – incorporante della CISPA GAS TRANSPORT

SPA

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRISCILLA 4, presso lo

studio dell’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VOLLI ENZIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 703/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/12/08, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Volli Enzio, difensore della controricorrente che si

riporta alla relazione e chiede l’infondatezza del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 – 21 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e B.R., all’epoca dei fatti capo della Sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Ravenna, hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 13 maggio 2009, depositata in data 16 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma che li aveva condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 4.192.240,75 alla Cispa Gas Transport S.p.A. a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’incendio verificatosi a bordo della Motonave (OMISSIS).

La G. & A. Montanari & Co S.p.A. (incorporante della Cispa Gas Transport S.p.A.) ha resistito con controricorso.

2 – L’eccezione sollevata dalla resistente di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ e’ infondata. La sentenza e’ stata ritualmente notificata agli attuali ricorrenti in data 13 maggio 2009 e il ricorso e’ stato da essi consegnalo all’Ufficiale Giudiziario in data 11 luglio 2009, nel rispetto del termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2. La notifica, tentata lo stesso giorno, non e’ andata a buon fine essendosi trasferito il difensore dell’attuale resistente presso il cui studio in via Archimede n. 44 in Roma essa aveva eletto domicilio, come risulta anche dall’intestazione della sentenza impugnata.

In proposito appare condivisibile l’orientamento espresso da Cass. n. 6547 del 2008, secondo cui, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui la prima notificazione non si era perfezionata a causa dell’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario). Tale orientamento appare in armonia con la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, e, quindi, con il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalita’ di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario. Non inducono a diversa statuizione i precedenti giurisprudenziali menzionati dalla resistente. A tale proposito e’ sufficiente sottolineare che la sentenza n. 14309 del 2009 contiene esplicito riferimento all’ipotesi in cui la sentenza oggetto di impugnazione non sia stata notificata, con conseguente applicabilita’ – a rischio del ricorrente – del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.. Tale principio non puo’ essere esteso alla diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata notificata, come avvenuto nel caso di specie, nel qual caso occorre avere riguardo all’art. 24 Cost., la cui violazione non e’ ravvisabile solo nell’ipotesi di utilizzazione del termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c., poiche’ soltanto esso e’ tale da consentire alla parte di provvedere ai necessari incombenti di notifica e di effettuare idonee ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

3. – Tuttavia il ricorso e’ inammissibile sotto profilo diverso, in quanto la formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 651 c.p. (rectius: di procedura penale) e dell’art. 2055 c.c. e chiedono alla Corte di stabilire se, in ipotesi di una causa petendi di giudizio risarcitorio fondata ex art. 651 c.p.p. su un giudicato penale, la misura della responsabilita’ attribuita ad uno dei soggetti accertati coautori del fatto (nello specifico, il 2% attribuito al Comandante B.) costituisca, in quel giudizio risarcitorio, limite alla responsabilita’ solidale fissata in linea di principio dall’art. 2055 c.c..

Il quesito prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, quindi frustra le finalita’ perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

D’altra parte questa stessa sezione ha gia’ condivisibilmente affermato (Cass. Sez. 3^, n. 17397 del 2007) che, a differenza di quanto previsto all’art. 2043 c.c., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un “fatto” doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarieta’ nel risarcimento stesso, il “fatto dannoso”; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all’azione dei soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno e in cui favore e’ stabilita la solidarieta’. L’unicita’ del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilita’ di una responsabilita’ solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, percio’, tale forma di responsabilita’ pur se il fatto dannoso sia derivato da piu’ azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreche’ le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili; resta confermata la rilevata inidoneita’ del quesito;

d’altra parte la sentenza impugnata e’ fondata su una corretta interpretazione della normativa in tema di responsabilita’ solidale.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 16.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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