Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10933 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CORTE DEI CONTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA N.

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7420/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2007 R.G.N. 7521/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.P., già dipendente dell’Ente poste italiane, inquadrato nella categoria 6^ con qualifica di perito, poi destinato in posizione di comando alla Corte dei conti, è stato definitivamente trasferito presso questo organo ed ivi inquadrato nella sesta qualifica, secondo il sistema all’epoca vigente.

Egli ha quindi convenuto in giudizio la Corte dei conti lamentando l’inadeguatezza dell’inquadramento e deducendo che in base al confronto sostanziale dei mansionari delle due amministrazioni egli avrebbe avuto diritto all’inquadramento quale capo tecnico, 7^ qualifica funzionale, poi posizione economica C1.

Tale assunto sarebbe stato confermato del resto dalla tabella di equiparazione del 10 luglio 1997, che prevedeva tale qualifica per i periti aventi 10 anni di anzianità nella qualifica o 10 anni di anzianità di servizio e il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La Corte dei conti ha contrastato la domanda rilevando, anzitutto, che in base alle relative declaratorie la 6^ categoria nell’Amministrazione postale corrispondeva pienamente alla 6^ qualifica funzionale dell’amministrazione della Corte dei conti.

La convenuta ha contestato altresì l’applicabilità nel caso di specie del D.M. 10 luglio 1997, contenente la menzionata tabella di equiparazione, perchè le norme del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, art. 1, comma 1, che costituivano il fondamento normativo del citato DM, regolavano solo le vicende del personale dell’amministrazione statale specificamente individuato, assegnato al Ministero delle Poste.

Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo applicabile, quantomeno in via analogica, la più volte citata tabella di equiparazione.

La Corte d’Appello di Roma, respingendo il gravame, confermava la sentenza del primo giudice.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter esaminare nel merito la sola censura riguardante la ritenuta applicabilità in via analogica del D.M. 10 luglio 1997 mentre ha considerato inammissibili le altre per difetto di specificità.

La Corte ha tuttavia rigettato la censura ritenuta ammissibile osservando che la L. n. 71 del 1994, art. 6, comma 2, aveva disciplinato le modalità di inquadramento del personale dell’Ente poste assegnato al Ministero delle Poste, prevedendo un quadro di equiparazione da approvare mediante decreto interministeriale, mentre nel successivo comma 4 dello stesso articolo aveva contemplato la possibilità di un definitivo trasferimento del personale dell’Ente in altre amministrazioni, presso le quali si trovava in posizione di comando, senza tuttavia nulla disporre sulle modalità di inquadramento. Peraltro le due vicende erano riconducibili ad un comune denominatore costituito in entrambi i casi dal passaggio di personale dall’Ente poste a diverse articolazioni dello stesso Comparto ministeri. La somiglianza fra le due situazioni consentiva l’applicazione a quella non regolata della norma dettata per l’altra.

Nel quadro di equiparazione previsto dal decreto ministeriale il personale postale con qualifica di perito avente 10 anni di anzianità nella qualifica o 10 anni di anzianità di servizio e diploma di scuola secondaria di secondo grado aveva diritto all’inquadramento nel profilo di capotecnico settima qualifica funzionale. Quindi l’ A., incontestatamente in possesso di tali requisiti aveva diritto al suddetto inquadramento.

La Corte dei conti chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. L’ A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Si critica la statuizione di inammissibilità di alcune delle censure mosse alla sentenza di primo grado, rilevando che non era stata considerata la loro totale incompatibilità con le affermazioni della sentenza impugnata; che l’estrema stringatezza di questa rendeva sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, una critica non particolarmente analitica, concentrata sull’unico motivo della decisione; che il requisito della specificità avrebbe dovuto esser valutato in modo meno rigoroso, visto che con l’appello si era inteso impugnare la sentenza nella sua totalità.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, ritiene, che il principio della specificità dei motivi di impugnazione specificità richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – imponga all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. (Cass. 2217/2007).

In quest’ordine di idee si afferma quindi che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi. (Cass. 12984/2006; 5445/2006).

Valutata da questa prospettiva, la mera riproposizione degli argomenti svolti nel primo grado di giudizio, senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza che lo ha concluso, manca pertanto, necessariamente, della specifica struttura argomentativa propria del gravame, chiedendo al giudice di appello un diretto e immediato confronto con il rapporto giuridico controverso, che, invece, egli è chiamato ad esaminare attraverso la sentenza impugnata.

D’altra parte, secondo l’orientamento da ritenere preferibile perchè conforme al principio che attribuisce al solo giudice del merito il compito di interpretare la domanda, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, il quale ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito. (Cass. 2217/2007).

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 71 del 1994, art. 6 nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi.

Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’inquadramento definitivo del personale postale comandato presso altre amministrazioni non manca di una regolazione specifica,essendo prevista solo una diversa modalità di determinazione del quadro di equiparazione, rimesso ad atti interni delle singole amministrazioni, mentre la peculiare previsione di una tabella per i dipendenti transitati presso il Ministero delle Poste si giustifica con la circostanza che si trattava di un passaggio in blocco di personale. Si sostiene inoltre che la diversità di situazione fra tali dipendenti e quelli in posizione di comando presso altre amministrazioni impedisce di utilizzare analogicamente la tabella di equiparazione di cui al D.M. 10 luglio 1997.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che l’ A. fosse in possesso dei requisiti previsti dalla tabella allegata al D.M. 10 luglio 1997, omettendo di pronunziare sulla specifica censura mossa sul punto alla sentenza di primo grado.

Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Per quanto di rilievo, il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, art. 1, comma 1 dispone all’art. 6, comma 2 che:

“2. Il personale dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell’ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell’inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell’Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell’organico delle divisioni 1^, 2^ e 3^;

c) personale dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell’organico degli uffici 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^ e 8^;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell’organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione, nei limiti dell’organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell’organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell’organico del reparto 3^, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonchè il personale dei reparti 5^, 6^, 7^ e 8^ addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici”.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo, prevede a sua volta che:

“4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l’onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime”.

La lettura coordinata dei due commi in esame mette in evidenza la specialità della previsione contenuta nel primo di essi.

Il comma 2, infatti, dopo aver stabilito che il personale dell’amministrazione resta alle dipendenze dall’ente con rapporto di diritto privato individua, quale eccezione alla regola, il personale subito assegnato al Ministero e destinato al futuro inquadramento negli organici dello stesso. Si tratta di personale che interrompe quindi il rapporto con l’Ente, e per il quale è previsto esplicitamente e senza ulteriori condizioni l’inquadramento nei ruoli organici dell’amministrazione statale. Si tratta inoltre di personale individuato in base al criterio della sua appartenenza a specifiche articolazioni dell’amministrazione postale, articolazioni la cui operatività viene peraltro mantenuta anche presso l’amministrazione statale, come previsto dal comma 3 dell’articolo in esame, il quale stabilisce che ” Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell’ambito del Ministero”, così mettendo in luce esigenze di continuità alle quali il legislatore ha ritenuto di far fronte anche attraverso il personale immediatamente trasferito.

Il comma 4 dell’articolo in esame definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento ad un criterio totalmente diverso da quello dell’appartenenza a specifiche strutture dell’amministrazione postale, riferendosi alla posizione di fuori ruolo o di comando, ossia ad un criterio puramente soggettivo. Inoltre, la trasformazione di tale posizione in definitiva assunzione da parte dell’Ente presso il quale il dipendente presta servizio avviene a domanda e nei limiti delle disponibilità di organico.

In tale contesto, la previsione di una tabella di equiparazione riguardante il personale trasferito al Ministero delle Poste non può essere estesa, per la disomogeneità delle situazioni, anche al personale che successivamente, caso per caso e comunque non incondizionatamente, sarebbe passato alle dipendenze degli enti presso i quali prestava servizio in posizione di comando.

E’ sufficiente considerare al riguardo che la tabella contemplata nel più volte menzionato D.L. n. 487 del 1993, art. 6, comma 3 è un atto proveniente dal nuovo datore di lavoro dei dipendenti trasferiti presso il Ministero, a loro volta individuati dalla legge sulla base di criteri specifici rispetto a quelli di individuazione dei dipendenti che successivamente sarebbero eventualmente transitati presso una pluralità di enti diversi. Quindi l’applicazione di tale tabella comporterebbe anche espropriazione, in danno di tali enti, del loro specifico potere di gestione del rapporto, nella fase cruciale degli inquadramenti professionali, in deroga al principio generale che tale potere attribuisce al datore di lavoro pubblico nell’ambito delle pertinenti e specifiche previsioni delle leggi e dei contratti collettivi.

In conclusione, in accoglimento del motivo in esame la sentenza impugnata deve esser cassata, dovendo escludersi che l’ A. possa fondare il diritto ad un inquadramento superiore sulla base dell’applicazione analogica della più volte menzionata tabella. Il terzo motivo di ricorso resta conseguentemente assorbito.

Poichè d’altra parte il tema della controversia è in questa sede ristretto alla verifica della legittimità della contraria statuizione del giudice di merito, fondata sulle previsioni della tabella, e poichè quindi non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda dell’ A..

Ai fini del decidere non rileva quindi, direttamente, il nuovo indirizzo assunto dalle Sezioni unite di questa Corte (sent.

503/2011) in materia di trasferimento dei lavoratori dell’Ente poste alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, presso il quale si trovava già in posizione di comando (nella specie, l’INPDAP).

E’ tuttavia opportuno segnalare che il principio, ivi affermato, secondo cui “la verifica compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, deve essere effettuata sulla base dell’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento” senza possibilità di intervento autoritativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nella specie con il D.P.C.M. 7 novembre 2000) ha condotto le Sezioni unite, sulla base della diretta interpretazione delle pertinenti declaratorie contrattuali, consentita dalla natura della fonte negoziale di riferimento, a ritenere perfettamente equiparabile la 6^ categoria del sistema classificatorio dell’amministrazione postale con la 6^ qualifica funzionale degli enti pubblici economici, ossia, con una qualifica sostanzialmente analoga a quella del sistema classificatorio adottato dalla Corte dei Conti.

La oggettiva complessità della questione induce la Corte a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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