Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10933 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 09/06/2020), n.10933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30720-2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso

lo studio dell’avvocato ANIELLO COSTANZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO ELIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CROTONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso lo studio

dell’avvocato AMEDEO PISANTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- Nel 2002 E.A. e T.T., quali genitori esercenti la potestà sul minore E.M., convenivano in giudizio il Comune di Crotone chiedendo che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei gravi danni alla persona patiti dal figlio, caduto mentre viaggiava come trasportato su un motociclo a causa di un dosso presente sulla strada.

La domanda di risarcimento veniva accolta in primo grado, previo un riconoscimento di una corresponsabilità del minore al 50%, in quanto trasportato a bordo di un veicolo non omologato per il trasporto del passeggero, ed il Comune condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non per complessivi oltre 400.000,00 Euro.

La corte d’appello, accogliendo integralmente l’impugnazione del Comune, riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria dell’ E..

E.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi e illustrato da memoria nei confronti del Comune di Crotone, avverso la sentenza n. 1623/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 20.9.2017.

2. – Resiste il Comune di Crotone con controricorso.

4. – Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. -Il Collegio, esaminati gli atti, tenuto conto delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene di convenire con le conclusioni del relatore.

Il ricorrente con i primi due motivi denuncia l’invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle deposizioni testimoniali e alla insoluta incomprensibilità della ricostruzione dei fatti come emergenti dalla motivazione, con il terzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con il quarto la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto un fatto pacifico non è stato posto a fondamento della decisione del giudice, infine, con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Come rilevato nella proposta, il ricorso, formalmente articolato in cinque motivi, cerca in realtà, attraverso le diverse censure, di aggredire l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, che non effettua l’unica ricostruzione possibile (laddove svaluta l’importanza, al fine del verificarsi dell’impennamento del motociclo, con conseguente sbalzo al suolo del conducente e del terzo trasportato, della mancanza di alcune parti di plastica del dissuasore orizzontale – cordolo, e ritiene non accertata l’esistenza di un dislivello presente nell’asfalto al posto del tratto mancante del dissuasore di velocità, e di altre circostanze, quali la mancanza di illuminazione pubblica, la mancanza di una regolare segnalazione del dosso). La sentenza impugnata inoltre esclude che il motociclo possa aver attraversato il dosso proprio in quel punto, considerando la sua traiettoria come ricostruita: quindi accerta i fatti, con una ricostruzione diversa rispetto a quella che ripropone il ricorrente, da cui fa discendere l’esclusione dell’ascrivibilità dell’incidente al difetto nella custodia del Comune. Si tratta di una ricostruzione, lo si osserva anche in risposta alla memoria, che non e implausbile ne totalmente priva di logica, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte che non possono in questa sede essere rivalutate, e quindi si colloca al di fuori dei ristretti limiti attualmente vigenti del controllo sulla motivazione in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.100,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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