Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10933 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9549/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 6,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO MARIA PUTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO VILLANACCI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

CAPANNOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

G.E., G.C., elettivamente domiciliate

in ROMA, V. DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MASSIMO MARINI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURO MORRESI giusta procura speciale notarile;

– controricorrenti –

e contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 10/1/2015, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato C.A. al risarcimento, in favore dell’Inps, del danno da quest’ultimo subito per avere il C., nel concludere una transazione con la Toro Assicurazioni s.p.a. ai fini della liquidazione del danno subito dal C. a seguito di un sinistro stradale, falsamente attestato di non aver diritto a prestazioni previdenziali da parte di altri enti, in tal modo conseguendo l’integrale risarcimento e determinando l’impossibilità, per l’Inps, di agire in regresso nei confronti della richiamata compagnia assicurativa (oltre che di G.C. ed E., corresponsabili del sinistro) per il recupero di quanto dall’Inps corrisposto in favore del C. a titolo di assegno di invalidità a seguito del medesimo sinistro stradale;

che avverso la sentenza d’appello, C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che l’Inps, da un lato, e G.C. ed E., dall’altro, resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonchè per violazione dell’art. 101c.p.c., comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva la proposizione, da parte del C., dell’eccezione di prescrizione relativa al diritto fatto valere in giudizio dall’Inps, avendo il ricorrente provveduto alla proposizione di tale eccezione sin dalla comparsa di costituzione in giudizio dinanzi al primo giudice, e per aver omesso di rilevare l’avvenuto condizionamento della condotta processuale del C. dall’inammissibile genericità della domanda originariamente proposta nei propri confronti dall’Inps, con particolare riguardo alla specificazione della causa petendi, senza provvedere alla sollecitazione del contraddittorio tra le parti sulla questione sollevata d’ufficio e ritenuta decisiva ai fini della risoluzione della controversia;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2941 c.c., n. 8 e art. 101 c.p.c., comma 2 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la disciplina relativa alla sospensione della prescrizione (in relazione all’art. 2941 c.c., n. 8) in difetto dei relativi presupposti di legge, senza provvedere alla sollecitazione del contraddittorio tra le parti sulla questione sollevata d’ufficio e ritenuta determinante ai fini della decisione della causa, nonchè per aver omesso di considerare la documentata violazione, da parte della Toro Assicurazioni s.p.a., del procedimento imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 28, per la liquidazione del risarcimento;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili, in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – devono essere disattesi;

che, infatti, con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, varrà evidenziare come la corte territoriale abbia correttamente sottolineato la mancata sollevazione d’ufficio, per la prima volta in sede decisionale, delle questioni poste a oggetto della risoluzione della controversia;

che, sul punto, il giudice d’appello ha espressamente rilevato come il C. abbia avuto modo, sin dall’originaria instaurazione del giudizio nei relativi confronti da parte dell’Inps, di prendere cognizione tempestivamente del tema d’indagine relativo alla natura del diritto fatto valere dall’istituto (ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 3 e della L. n. 990 del 1969, art. 28), di assumere posizione al riguardo e di difendersi sul punto, come peraltro attestato dal contenuto della memoria conclusionale depositata in primo grado in data 4/12/2009, in cui il ricorrente ha asserito “di non aver pregiudicato in alcun modo il diritto di surroga dell’Inps nella dichiarazione rilasciata nell’atto di transazione”;

che, sempre in relazione alla pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, con riguardo al tema della sospensione della prescrizione, osserva il Collegio come lo stesso ricorrente abbia espressamente rivendicato di aver tempestivamente dedotto in giudizio il tema della prescrizione del credito dell’Istituto avversario – con ciò confermandone la piena appartenenza ai contenuti del contraddittorio insorto tra le parti sin dalla relativa instaurazione -, con la conseguente contestuale deduzione, su iniziativa della stessa parte, di tutte le questioni legate ai meccanismi di operatività degli istituti (interruzione, sospensione, etc.) cui necessariamente (e inestricabilmente) il funzionamento concreto della prescrizione si riconduce;

che, in relazione alla contestata tardività della proposizione, da parte del C., dell’eccezione di prescrizione relativa al diritto fatto valere in giudizio dall’Inps, vale evidenziare come la corte territoriale (di là dalla correttezza della deciione in rito) ne abbia in ogni caso attestata l’infondatezza nel merito, confermando il termine quinquennale della prescrizione applicabile nella specie (cfr. infra in relazione al terzo motivo di ricorso) e l’intercorsa sospensione della stessa, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8;

che, con riguardo, ai vizi di violazione di legge e/o di omesso esame rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il concreto riconoscimento della sospensione della prescrizione (con particolare riguardo alla prova del dolo del C., ex art. 2941 c.c., n. 8) e alla violazione dell’art. 28 cit. da parte della Toro Ass.ni s.p.a., osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il C. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al denunciato vizio rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati in relazione alla condotta dolosa del C.) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, peraltro, del tutto infondatamente il ricorrente ha denunciato l’omesso esame, da parte della corte territoriale, della dedotta violazione, da parte della Toro Ass.ni s.p.a., della L. n. 990 del 1969, art. 28, avendo la corte d’appello espressamente dato atto dell’insussistenza di alcuna valida prova a fondamento di quanto sullo specifico punto affermato dal C. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), senza che le odierne censure del ricorrente siano valse a individuare il preteso ricorso di eventuali omissioni nella considerazione di fatti specifici dotati di sicura decisività ai fini della decisione;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante la proposizione dell’eccezione di prescrizione in relazione all’art. 2947 c.c., comma 2, tenuto conto dell’inerenza del credito azionato in via di surrogazione dall’Inps al danno determinato dalla circolazione dei veicoli, con il conseguente difetto di alcun nesso di causalità tra la falsa dichiarazione resa dal C. alla Toro Ass.ni s.p.a. e il danno subito dall’Inps per il pregiudizio al diritto di surroga, attesa, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione di quest’ultimo;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, la corte territoriale ha correttamente sottolineato come il diritto fatto valere in giudizio dall’Inps nei confronti del C. non attenesse in alcun modo al risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli (cui l’art. 2947 c.c., comma 2, è direttamente riferito), bensì all’illecito consistito nell’inveritiera dichiarazione mediante la quale il C., affermando falsamente di non aver esercitato la facoltà di avvalersi dei trattamenti pensionistici erogati dall’Inps, ha in ogni caso di fatto pregiudicato la possibilità per quest’ultimo di agire, in sede di regresso, per il recupero di quanto corrisposto a titolo pensionistico in favore del medesimo C., con la conseguente inerenza, a tale diritto risarcitorio, del termine di prescrizione regolato dall’art. 2947 c.c., comma 1; e tanto, indipendentemente e a prescindere dalla sorte dei rapporti intercorsi tra l’Inps e i soggetti nei cui confronti lo stesso avrebbe dovuto agire in via di surroga: si tratta di una motivazione corretta in termini giuridici e pienamente congrua sul piano della costruzione logica dell’argomentazione e della sussunzione giuridica dei fatti accertati, come tale immune dai vizi infondatamente denunciati dal ricorrente con il motivo in esame;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte d’appello erroneamente determinato l’importo stabilito dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno in favore dell’Inps, con particolare riguardo all’individuazione del reddito del C. utilizzato quale parametro per la capitalizzazione del trattamento pensionistico erogato;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con la L. n. 134 del 2012, introduca nell’ordinamento un vizio specifico denuncia-bile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che da tale premessa consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata, in punto di quantum, nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza dei motivi di censura avanzati dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del C. al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA