Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10933 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato VENCESLAI MASSIMILIANO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PISANO LEASING IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

e da:

ISTITUTO PISANO LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A,

presso lo studio dell’avvocato COSMELLI GIORGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BARBIERI MICHELE, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 590/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

25/03/08, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Venceslai Massimiliano, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 maggio 2009 S.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 aprile 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Pisa, che, pur accogliendo la sua opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dall’Istituto Pisano Leasing, aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguenti all’iscrizione di ipoteca sui suoi immobili.

L’Istituto Pisano Leasing in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale tardivo.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il S. lamenta omessa motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla violazione del principio del neminem laedere da parte dell’istituto ed errata applicazione della legge.

Quest’ultima non viene specificata, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Vengono formulati due quesiti, il primo dei quali implica una valutazione del comportamento processuale dell’Istituto finalizzato ad accertarne il carattere colposo della condotta e la configurabilita’ di responsabilita’ civile e, quindi, implica esame dell’iter processuale e valutazioni di merito che non sono consentiti al giudice di legittimita’. Con il secondo quesito si chiede alla Corte di verificare se in merito a tale accertamento la Corte d’Appello non abbia omesso di motivare. Anche questo quesito non presenta i requisiti che l’elaborazione giurisprudenziale richiede al momento di sintesi necessario per circoscrivere e specificare il vizio di motivazione e prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha chiaramente spiegato che “anche ad ipotizzarsi una colpa dell’Istituto nell’insistere nella sua pretesa creditoria pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurlo a verificare la verita’ di quanto affermato dal S….tuttavia la domanda di risarcimento non puo’ essere accolta. Infatti manca la prova del danno che l’appellante avrebbe subito a causa delle iscrizioni ipotecarie”.

Quest’ultima questione forma oggetto del secondo motivo del ricorso principale, con il quale, in riferimento ad essa, vengono lamentate omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed errata applicazione delle legge.

Quest’ultima censura – come gia’ l’analoga del primo motivo – non trova idonea specificazione, tale non potendosi ritenere il generico riferimento, contenuto nella parte finale delle argomentazioni poste a sostegno, all’art. 2059 c.c., agli artt. 2, 3 e 41 Cost..

Il vizio di motivazione viene sintetizzato in due quesiti aventi le medesime caratteristiche negative che hanno caratterizzato quelli posti a conclusione del primo motivo. Si chiede alla Corte territoriale di effettuare, da un lato, una propria valutazione del danno asserito, assumendo che, allo scopo, bastava attingere a dati di comune esperienza o alla liquidazione equitativa e, dall’altro lato, una verifica della congruita’ della motivazione addotta dalla sentenza impugnata.

Questa ha esaminato le risultanze processuali escludendo che esse fossero dimostrative del danno preteso. Il ricorrente non chiarisce quali fossero le nozioni di comune esperienza che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare. Il ricorso alla liquidazione equitativa presuppone la ontologica certezza del danno e l’impossibilita’ o difficolta’ a dimostrarne l’ammontare e non esonera il richiedente dal fornire elementi utili affinche’ la liquidazione sia, appunto, equitativa e non meramente arbitraria.

Il terzo motivo attiene alla mancata condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e ipotizza omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avuto riguardo alla compensazione delle spese di lite. Il quesito finale non da ragione degli asseriti vizi motivazionali (non spiega perche’ la motivazione sia omessa, insufficiente e contraddittoria, di tal che l’affermazione si risolve in una mera clausola di stile) e, invece, ipotizza una violazione dell’art. 92 c.p.c. che non era stata denunciata.

Rientra nelle facolta’ del giudice di merito disporre la compensazione – in tutto o in parte – delle spese processuali. La Corte territoriale ha motivato la ragione della propria statuizione.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione dovendosi ribadire il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale tardivo (e’ stato notificato il 25 giugno 2009 avverso sentenza depositata il 14 aprile 2008) inefficace; spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso inammissibile e inefficace quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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