Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10932 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32214/2018 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172,

presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da S.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito che la madre aveva organizzato un allevamento di cani per garantire il sostentamento familiare e il mantenimento del figlio agli studi. Per questa attività era stata vessata dal capovillaggio il quale aveva dato fuoco ai cani. Lei per vendicarsi aveva dato fuoco all’officina del capovillaggio. Il ricorrente ha riferito che non poteva rivolgersi all’autorità del proprio paese perchè incapace di tutelare i propri interessi.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente non è credibile per le contraddizioni riscontrabili tra quanto riferito alla Commissione e quanto dichiarato al tribunale durante l’udienza fissata per l’audizione. Pertanto, il tribunale non ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per

cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6,7 e 14, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, , medesimo art. 14, lett. b) e c) e artt. 8, 25 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla credibilità del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità del decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per omessa pronuncia sui motivi di ricorso, ex artt. 112 e 99 c.p.c., in riferimento alla richiesta di asilo costituzionale.

Il primo motivo è inammissibile perchè il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità che è una valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) del giudice del merito nella specie congruamente motivata che rende superfluo l’accertamento d’ufficio delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) b); nella specie, peraltro, non è stata censurata specificamente la statuizione sulla omessa allegazione in sede merito del pericolo di subire un danno grave nè è stato specificamente censurato l’accertamento (sulla base delle COI consultate) circa la mancanza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (avendo il tribunale esaminata l’integrazione lavorativa ma non reputandola per la sua assoluta precarietà, sufficiente).

Il terzo motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 11110/19, 16362/161 il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost., comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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