Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10932 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Sul ricorso proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA

CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTUCCI DANIELE;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ “SPES DI ROCCO DEL PRETE & C.” S.A.S., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 182/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S. con atto notificato il 16-17 ottobre 1992, citava in giudizio avanti al tribunale di Firenze, C.F. e la soc. Spes deducendo di avere acquistato con danaro proprio un’azienda agricola in Comune di (OMISSIS) che aveva intestato fiduciariamente alla sola C.; di avere quindi saputo che la C. aveva ceduto la propria quota indivisa alla convenuta soc. Fides; di avere promosso altro giudizio per rivendicare la comproprietà indivisa dell’azienda, che la nominata società aveva poi concessa in affitto alla stessa C. per un canone irrisorio; tutto ciò premesso, chiedeva l’attrice al tribunale adito che, previa autorizzazione di sequestro giudiziario, accertasse che la nominata azienda era di proprietà indivisa di essa attrice e della C.; dichiarasse la simulazione del menzionato contratto d’affitto stipulato tra la Spes e la C. e che quest’ultima fosse condannata al rilascio del cespite ed al risarcimento del danno.

Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda attrice; la società chiedeva altresì in riconvenzionale la divisione dell’immobile. Nel corso del giudizio la L. e la C. stipulavano un atto di transazione, che aveva nel frattempo formato oggetto di altra decisione, passata in giudicato. Pertanto il tribunale ritenendo che la predetta transazione si estendeva anche al presente giudizio, rigettava tutte le domande proposte dalla L., condannandola alle spese del processo.

Proponeva appello la L. lamentando in modo particolare che la C. non aveva adempiuto ad una delle clausole della transazione (il pagamento a titolo di corrispettivo, della somma di L. 250.000.00); la quale peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non faceva stato tra le parti atteso che la sentenza della Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso avverso la decisione della corte d’appello fiorentina (che aveva riconosciuto validità alla transazione stessa), era stato oggetto di revocazione e che infine di tale transazione non si sarebbe potuta giovare la soc. Spes, rimasta estranea a tale negozio.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 182/06 depos.

in data 31.1.06, rigettava l’appello della L., che condannava al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte che il richiamato giudizio di revocazione della sentenza della S.C. (che comunque non impediva il passaggio in giudicato della decisione stessa) era stato definito con ordinanza del 4.6.2003 n. 15396, con il rigetto della relativa domanda e che la transazione dunque riguardava anche la presente causa, espressamente menzionata nell’atto transattivo in parola. Nè la domanda di divisione formulata in riconvenzionale dalla soc. Spes poteva ritenersi sopravvissuta alla transazione stessa.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la L. sulla base di 3 mezzi; le intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. Deduce che se fossero state riportate o trascritte le conclusioni della convenuta nella sentenza di 1 grado, sarebbe risultato che il tribunale aveva deciso ultra petita. In primo grado le convenute avevano chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, mentre invece il tribunale aveva respinto la domanda attrice, per intervenuta transazione, pronunciandosi quindi su di una diversa domanda. La Spes peraltro non aveva partecipato alla transazione e quindi nei suoi confronti non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere.

La doglianza è infondata, in quanto, la mancata trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti non determina la nullità della decisione stessa, costituendo di norma, “una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime.” (Cass. n. 10853 del 05/05/2010). Non è dunque nella fattispecie certamente configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice che ha rigettato la domanda, facendo però riferimento sempre all’avvenuta transazione.

Quanto alla posizione della Spes la stessa, pur terza rispetto alla transazione conclusa tra L.S. e C.F. poteva ben avvalersi degli effetti riflessi di tale atto negoziale che riguardava tutti gli aspetti della vicenda in esame. Circa la sopravvivenza della domanda di divisione proposta in sede riconvenzionale dalla Spes, la stessa – come ha sottolineato la corte di merito – non ha impugnato la sentenza del tribunale che non aveva preso in esame tale domanda per cui solo la medesima srl Spes poteva avere interesse a proporre l’impugnazione.

Con il secondo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 1976 c.c. in quanto la Corte aveva affermato la novazione del rapporto L. – C. per effetto della transazione e “correlativamente negata la risoluzione di essa e la sua conseguente invalidità ed inefficacia”. Secondo l’esponente, la transazione non ha avuto effetto novativo nè essa era operante in quanto la C. non aveva pagato la somma prevista a titolo di corrispettivo.

La doglianza non ha pregio, avendo la Corte d’appello congruamente motivato la decisione sul punto, rilevando che per effetto della pronuncia di questa Corte regolatrice (n. 8113/2001 n. 8193) era divenuta irrevocabile la sentenza della corte fiorentina (n. 402/1999), che si era pronunziata ex professo circa l’efficacia dell’atto di transazione nel presente giudizio. Inoltre la Corte di Cassazione (sentenza n. 16373/2010 depos. il 13.7.2010) ha rigettato il ricorso della L. relativo alla convalida dell’offerta reale formulata dalla C. per il pagamento delle somma prevista nell’atto di transazione.

Infine con il 3 motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio. Ed invero nella fattispecie è ravvisabile una soccombenza sia pur virtuale, come ritenuto dalla Corte fiorentina. L’esponente è stata correttamente riconosciuta soccombente dal primo giudice, per avere proseguito il giudizio transatto ed impugnato la sentenza della Corte territoriale, che sulla scorta della transazione aveva riconosciuto che essa non avrebbe più potuto coltivare. In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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