Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10932 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 09/06/2020), n.10932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24462-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e

difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- l’INPS si opponeva all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall’avv. T.A., per il recupero delle spese di registrazione di una ordinanza di assegnazione e delle relative spese di precetto. L’opposizione veniva accolta dal giudice di pace, previo rigetto della eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata dalla T..

2. – La T. proponeva appello deducendo innanzitutto l’incompetenza funzionale del giudice di pace, perchè l’ordinanza del giudice di pace, che chiudeva la fase cautelare rigettando l’istanza di sospensione dell’efficacia sospensiva del titolo e assegnando termini per l’introduzione del giudizio di merito senza null’altro precisare, avrebbe a suo dire ritenuto implicitamente la competenza del tribunale per il giudizio di merito.

3. – L’appello della T. veniva rigettato dal Tribunale di Foggia, che riteneva che correttamente l’INPS avesse instaurato la fase di merito dinanzi al giudice di pace in quanto giudice competente per valore, rispettando il termine indicato dal giudice della fase cautelare, e che l’opponente non avesse altro onere, a fronte della mancata indicazione del giudice competente per il merito, che quello del rispetto dei termini: in particolare, non avrebbe dovuto necessariamente instaurare il regolamento di competenza, ma semplicemente limitarsi ad adire il giudice competente. Nel merito, il tribunale osservava che l’ordinanza di assegnazione non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore (nel caso di specie, l’INPS) ma soltanto nei confronti del terzo, e tanto meno può costituire titolo esecutivo per le spese di registrazione, successive al processo esecutivo.

4. – T.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza n. 658/2018 emessa dal Tribunale di Foggia il 2.3.2018.

5. – Resiste l’INPS con controricorso. Non sono state depositate memorie.

6. – Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

Diritto

RITENUTO

che:

7. – Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara inammissibile il ricorso.

8. – La sentenza del tribunale ha deciso sia sulla competenza che sul merito, ma è stata impugnata solo in relazione alla competenza, e quindi avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento di competenza, e non con l’ordinario ricorso per cassazione, in conformità al costante orientamento di questa Corte sul punto che, prendendo le mosse da Cass. n. 1800 del 1970, è stato costantemente confermato: “L’art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l’impugnazione ordinaria, ma consente quest’ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, “insieme con la pronunzia sulla competenza, si impugna quella sul merito”. Se perciò la sentenza venga impugnata limitatamente alla prima pronunzia, l’unico mezzo di impugnazione ammesso e il regolamento di competenza.”.

9. – Nè è possibile in concreto effettuare la conversione del ricorso in regolamento di competenza, come astrattamente possibile, in quanto la sentenza impugnata è stata comunicata in data 2.3.2018, contestualmente alla pubblicazione avvenuta a mezzo di firma digitale, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 13.8.2018, ovvero ben oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2.

10. – Il ricorso avrebbe comunque un profilo di inammissibilità formale, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto, come rilevato nella proposta, la ricorrente con il motivo di ricorso, aspecifico in quanto non riproduce l’ordinanza del giudice di pace, deduce che questi fissando il termine per la riassunzione dopo la fase cautelare avrebbe (implicitamente) indicato come competente il Tribunale, laddove l’opponente avrebbe erroneamente riassunto dinanzi al giudice di pace. La mancata riproduzione del testo dell’ordinanza impedisce di verificare la presenza o l’assenza di tale indicazione, che si ricava per implicito soltanto dalle convergenti (sul punto della mancanza di siffatta indicazione) osservazioni contenute nella sentenza impugnata.

11. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900,00 per compensi oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA