Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10932 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17496-2015 proposto da:

F.P.I., FI.MA.,

FI.ST.IS., FI.AN.MA., V.P.,

FI.LA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO CORSIERI 39,

presso lo studio dell’avvocato IUS E DOMUS CENTRO SERVIZI LEGALI E

PROFESSIONALI, rappresentati e difesi dall’avvocato GILIOLA

SCHIRALDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

NOY AMBIENTE SPA, in persona dell’Amministratore Unico, Rag.

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA D’ANGELO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIANROCCO FERRARO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cassazione senza rinvio

della sentenza della Corte d’Appello;

udito l’avvocato GIUSEPPE STANCO per delega;

udito l’Avvocato ANDREA COSTA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza n. 1270/05 della corte di appello di Milano, pronunciata in favore della Convis srl ed in danno di Noyvallesina Engineering spa, fu posta a base di precetto – per Euro 127.659,49 intimato dalla prima in data 12.12.05, nonostante essa fosse già stata cancellata dal registro delle imprese di (OMISSIS); e la conseguente opposizione dell’intimata, alla quale si opposero sia la società, in persona dell’ultimo liquidatore, che tutti gli ex soci ( An. o Fi.An.Ma.An., F.P.I., St. o Fi.St.Is., Fi.Ma. e V.P. e, con separata comparsa, Fi.La.), basata, tra l’altro, sull’intervenuta estinzione del soggetto precettante, fu accolta dall’adito tribunale di Bergamo – sez. dist. di Clusone con sentenza depositata il 17.9.08.

2. Tale sentenza fu appellata dagli ex soci della cancellata Convis srl ed il gravame, introdotto con atto notificato il 30.10.16 e resistendovi l’appellata, la cui ragione sociale era nelle more mutata in Noy Ambiente spa, fu infine respinto dalla corte di appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 10.2.15 col n. 181.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono oggi Fi.An.Ma.An., F.P.I., Fi.La., Fi.St.Is., Fi.Ma. e V.P., affidandosi ad almeno tre motivi; resiste con controricorso la Noy Ambiente spa; e, per la pubblica udienza del 21.3.17, i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. E’ superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso (rubricati: a pag. 9 del ricorso: “violazione di norme di diritto: artt. 111 Cost. – artt. 83, 110, 131, 132, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 299, 300, 302, 324, 395 e 474 c.p.c. art. 480 c.p.c. e segg., artt. 1728, 2495 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 “; a pag. 18 del ricorso: “violazione art. 111 Cost. art. 131 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 181 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3-5”; a pag. 40 del ricorso: “violazione dell’art. 2495 c.c. artt. 299, 301 e 302 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; a pag. 53 del ricorso: “violazione degli artt. 82, 83, 156, 160, 161, 163, 164, 324, 474 e 480 c.p.c. e art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”) e della confutazione che ne opera la controricorrente, restando precluso l’esame della questione centrale – consistente nella legittimità di un precetto intimato da un soggetto non più esistente, anzichè dai suoi successori – da un preliminare ed assorbente ufficioso rilievo di ordine processuale.

3. Infatti, la sentenza di primo grado è stata resa su di un’opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. in data 17.9.08 e quindi in un periodo in cui tale norma – secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte (riconosciuta anche da Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11844, punto 5.3 della motivazione) – non ne prevedeva l’appellabilità (neppure ove si trattasse di opposizione a precetto: da ultimo: Cass. 15/10/2015, n. 20886), dipendendo il regime di impugnabilità di una sentenza (salvi i casi di espresse deroghe, che nella specie non sussistono) dalla normativa in vigore al momento della sua pubblicazione (per riferimenti ai numerosi precedenti, per tutte, v. Cass. 25/02/2016, n. 3703).

4. Pertanto, l’appello non era ammesso (oltretutto, essendo stato proposto con atto spedito per la notifica il 30.10.09, cioè oltre il termine annuale, che non andava maggiorato della sospensione feriale, trattandosi di opposizione ad esecuzione e quindi esente da quest’ultima): e, per consolidata giurisprudenza, applicata anche a fattispecie analoghe, la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame (Cass. 27/11/2014, n. 25209; Cass. 18/01/2016, n. 674).

5. La sentenza impugnata dev’essere dunque cassata, ma ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva proseguire con l’appello, stante la non proponibilità di quest’ultimo (Cass. 18/01/2016, n. 674; Cass. 24/02/2015 n. 3600; Cass. 22/12/2014 n. 27163; Cass. 27/11/2014 n. 25209; Cass. 04/09/2014 n. 18717; Cass. 17/06/2014 ord. n. 13578; Cass. 20/02/2014 ord. n. 4117; Cass. 18/01/2012 n. 673; Cass. 14/12/2011 n. 26859; Cass. 03/05/2011 n. 09676).

6. Tuttavia, le spese di lite di quel grado non possono che essere liquidate, pur sempre a carico di chi malamente aveva proposto quel mezzo di impugnazione, in ragione e misura conformi a quanto già operato nei suoi confronti, sia pure per la soccombenza nel merito, dal giudice di secondo grado, presumendosi aderente alla valutazione delle attività defensionali della controparte; ed analoga considerazione, o comunque l’applicazione del principio di causalità, milita in favore della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e in danno dei ricorrenti, tra loro in solido, per l’evidente identità della posizione processuale.

7. Infine, non può trovare applicazione, non essendo tecnicamente soccombenti i ricorrenti e dovendo interpretarsi restrittivamente la norma in quanto lato sensu sanzionatoria, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 3703 del 2016, cit.).

PQM

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità in favore di controparte, liquidate rispettivamente, in Euro 5.500,00 ed in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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