Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10931 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 09/06/2020), n.10931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23388-2018 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENEDETTA COLLERONE RUSSO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MIRABILE;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1327/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- F.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di B.G. e di Generali Italia s.p.a., avverso la sentenza n. 1237 del 2018 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 21.5.2018, notificata il 28.5.2018, con la quale la corte, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni L. Fall., ex art. 38, proposta dal F., amministratore di una società in accomandita semplice dichiarata fallita, nei confronti del curatore di essa.

2. – Questi i fatti, per quanto qui ancora rilevino:

F.P. evocava in giudizio il B. n.q. di curatore del fallimento della società (OMISSIS) s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili, nonchè del F. quale custode e amministratore della società, chiedendo che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non L. Fall., ex art. 38.

Per quanto è dato comprendere dalla scarna esposizione in fatto, ciò che viene addebitato al curatore è l’aver messo a disposizione dell’amministratore durante la procedura fallimentare somme inferiori a quelle che gli sarebbero spettate, facendogli condurre una vita di stenti, noncurante degli infortuni capitati a sè e al figlio, in particolare gli si addebita di non avergli corrisposto interamente i 4/5 della sua pensione.

3. – Solo il B. resiste con controricorso, l’altra intimata non svolge attività difensive in questa sede. Non sono state depositate memorie.

4. – Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. – Il Collegio, preliminarmente, ritiene che il ricorso debba dichiararsi improcedibile, atteso che manca in atti la relata di notifica della sentenza impugnata, in conformità al principio di diritto di recente riaffermato da Cass. n. 3466 del 2020, alla luce di una completa disamina delle ultime pronunce di questa Corte in tema di notificazioni: “Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, – anche la relazione di notificazione della stessa, nè il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente”.

Come rilevato nella proposta, in ogni caso, le censure del ricorrente avverso il provvedimento impugnato, del quale si denuncia che non avrebbe esaminato la contabilità del fallimento e i comportamenti colposi del curatore, fonte di danno per l’amministratore di una società della quale è stato dichiarato il fallimento, sono appena abbozzate, del tutto generiche, e consistono in mere allegazioni di circostanze di fatto sottovalutate a dire del ricorrente, ma comunque non agganciate ai punti della sentenza impugnata che si intendono censurare. Ove fossero state esaminabili, non avrebbero consentito al ricorso di sfuggire, per come articolate, alla prognosi di inammissibilità formulata con la proposta.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA