Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10931 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3070/2015 proposto da:

F.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSA MACERI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MPS SPA, in persona del Dir. F.F., nella qualità

di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di

Reggio Calabria e rappresentante della medesima, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO NAPOLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

LAVORO 2 SRL, in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione Dott. J.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LAZZA SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato

MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SGC SRL, INAIL, NEW CREDIT SERVICE SPA, INPS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 760/2014 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che conclude per il rinvio per acquisizione del

fascicolo d’ufficio in subordine l’inammissibilità;

udito l’Avvocato ROBERTO ROSATI per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO RIZZA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso di un’annosa espropriazione immobiliare intentata ai danni di F.R. dalla Banca Nazionale del Lavoro – sezione autonoma credito fondiario (cui poi era subentrata la S.G.C. – Società Gestione Crediti srl) ed iscritta al n. 3/1990 r.g.e.i. del tribunale di Palmi, nella quale erano intervenuti altri creditori (la Banca MPS, l’INAIL, l’INPS e la New Credit Servicing srl), si giunse alla vendita, delegata a notaio, senza incanto del primo dei cinque lotti il 19.3.12 e per Euro 144.000 in favore di Lavoro 2 srl; e l’aggiudicataria presentò il 21.3.12 istanza ai sensi dell’art. 508 c.p.c., anche di esonero dal versamento dal saldo del prezzo: sicchè il 20.4.12 il g.e. invitò i creditori a depositare le note spese in prededuzione e sospese il termine di pagamento del prezzo, per poi, con ordinanza 9.10.12, autorizzare l’assunzione del debito verso il creditore ipotecario col chiesto esonero.

2. Il successivo decreto di trasferimento, reso il 24.1.13, fu notificato al procuratore dell’esecutato il 6.3.13 e successivamente anche a quest’ultimo di persona: il quale dispiegò due opposizioni, entrambe a mezzo atto di citazione e notificandole il 21.3.13 ed il 18.4.13, contestando – per quel che qui ancora rileva – in sostanza la violazione del termine per il versamento del prezzo, per non potere quello essere prorogato dal g.e. nemmeno nella procedura prevista dall’art. 508 c.p.c., nonchè la legittimità dell’adozione dei relativi provvedimenti direttamente da parte del g.e. nonostante la conferita delega al professionista.

3. L’adito tribunale definì le opposizioni, nella contumacia di tutti gli opposti ad eccezione dell’aggiudicataria, per inammissibilità in quanto proposte con atto di citazione anzichè con ricorso, ma pure in quanto infondate nel merito, con sentenza del 29.9.14, n. 760.

4. Per la cassazione di questa ricorre oggi il F., affidandosi a tre motivi; resistono, con separati controricorsi, l’aggiudicataria e la creditrice interventrice Banca Monte dei Paschi di Siena, che depositano rituali memorie almeno cinque giorni prima della pubblica udienza del 21.3.17 (e per l’aggiudicataria costituendosi la sua succeditrice – incorporante per fusione – Lavoro 4 srl); il ricorrente deposita memoria il giorno stesso dell’udienza del 21.3.17.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata, rilevata preliminarmente la radicale inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il giorno stesso della pubblica udienza ed anzi perfino una volta questa già iniziata (alle ore 10.30 del 21.3.17) e quindi in manifesto spregio del termine a tale scopo previsto dall’art. 378 c.p.c., tanto che la stessa non può essere neppure presa in considerazione in alcuna sua parte e va reputata tamquam non esset.

2. Ciò posto, va rilevata l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente, che pure in ricorso esordisce dichiarando essere stata la sentenza, da lui impugnata, notificata in data 21.11.14, non deposita la copia notificata, ma una copia autentica priva della relata di notificazione, del resto descrivendo espressamente come tale – cioè come copia autentica, ma non anche come notificata – il solo documento prodotto tanto nel tenore testuale del ricorso, quanto nella nota di deposito prodotta a corredo del fascicolo di parte all’atto del suo deposito presso la Cancelleria di questa Corte in data 6.2.15 dal suo difensore.

3. Tanto ha allora attivato il suo indefettibile onere di depositare la copia notificata della sentenza, non bastando la mera copia conforme, cioè non notificata, della medesima, nè potendo acquisirsi aliunde la prova della data della notifica (tranne il solo caso – che però qui non ricorre – della sua successiva produzione con le formalità e nei termini di cui all’art. 372 c.p.c.: Cass. sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; e tanto per giurisprudenza assolutamente consolidata; da ultimo, per tutte: Cass. 27/01/2015, n. 1443; Cass. 28/12/2016, n. 27184; oppure quello in cui, avutasi la notifica del ricorso entro i sessanta giorni dalla medesima pubblicazione della sentenza, il termine è allora, per legge di natura, necessariamente rispettato: Cass. 10/07/2013, n. 17066).

4. E, poichè neppure risulta da altri atti del fascicolo, di ufficio o di controparte, la copia notificata della sentenza impugnata, non giova al ricorrente la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria 21 gennaio 2016, n. 1081, circa la rivedibilità della rigorosa giurisprudenza sull’applicazione della norma appena richiamata, ma appunto quando comunque agli atti una copia notificata possa rinvenirsi.

5. La mancanza in atti di tale copia notificata della sentenza, così, impone senz’altro la declaratoria di improcedibilità del ricorso, restando precluso l’esame sia di ogni altro profilo di ammissibilità del medesimo che, a maggior ragione, del merito delle doglianze con esso dispiegate; e da tanto consegue la condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

6. Infine, va dato atto – mancando al riguardo discrezionalità (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA