Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10931 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. TREDICINE

SERGIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di PORTICI, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 aprile 2009 B.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 luglio 2008 dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Portici che aveva determinato in misura ritenuta inadeguata il risarcimento del danno da lui subito a seguito di sinistro stradale.

Gli intimati, V.A. e Fondiaria – Sai S.p.A., non hanno espletato attivita’ difensiva.

2- I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione.

Tale difetto non viene sintetizzato in armonia con i principi sopra enunciati in un momento idoneo a circoscrivere il fatto controverso e specificare quale capo della sentenza e per quale ragione presenti difetto di motivazione.

La violazione delle norme di diritto viene ipotizzata sulla base di un quesito assolutamente generico e astratto, tale che non consente di percepire la ragione della doglianza e che non si presta all’enunciazione di un principio di diritto basato sulle norme di cui e’ stata denunciata la violazione e che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata.

Inoltre le argomentazioni addotte a sostegno contengono riferimenti palesemente di merito.

Con il secondo motivo il B. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento a punti decisivi della parte appellante e violazione delle norme fondamentali (artt. 2056 e 2059 c.c.) che presiedono alla liquidazione del danno morale.

Anche questa censura risulta priva del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni presentino motivazione, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria e presenta un quesito di diritto assolutamente generico e astratto, quindi non idoneo a soddisfare le finalita’ perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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