Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10930 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28813/2018 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46,
presso lo studio dell’avvocato Cardinali Andrea, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Mingarelli Stefano, Muzi Federico;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Di Firenze Sezione Di
Perugina;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da A.S. i cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di essere stato sequestrato in Niger, dove lo aveva portato il suo amico M. che conduceva il bestiame a (OMISSIS) dal Nord della Nigeria, e rinchiuso in un locale con molte altre persone dove doveva mettere in cinta delle donne alle quali dopo il parto dovevano essere sottratti i bambini. Essendosi rifiutato, perchè cristiano, dopo essere stato minacciato fu condotto nel deserto. Lì, riuscì a fuggire ma rimase ferito e, dopo essere stato soccorso da un pastore libico, raggiunse l’Europa.
Il tribunale non ravvisa alcun pericolo di esposizione a danno grave e non gli riconosce nè la protezione sussidiaria nè la protezione umanitaria.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità della sentenza per illogicità manifesta ed incoerenza della motivazione nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (rectius comma 2, n. 4).
In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura speciale alle liti è sprovvista dell’indicazione del provvedimento impugnato e fa riferimento ad attività proprie di altri gradi di giudizio, quindi è carente del requisito della specialità, ex art. 365 c.p.c. (v. Cass. n. 15211/20).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021