Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10930 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LAVAGNA SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268 – A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZERBA

PAGELLA UMBERTO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

14/11/07, depositata il 07/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 aprile 2009 la Lavagna Sviluppo S.r.l. in liquidazione ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 marzo 2008 dalla Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto ad Euro 1.775,95 la somma dovutale da D.F. quale corrispettivo dell’utilizzazione del servizio d’ormeggio per un posto barca.

La D. non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c. in relazione alla specificita’ dei motivi.

La formulazione della censura non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

La ricorrente omette di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione poiche’ la censura e’ esposta in termini che rendono necessario l’esame dell’atto d’appello della D. e formula un quesito finale che non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilita’ generalizzata, ma si limita a chiedere una verifica della correttezza dell’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale.

3. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’asserita erroneita’ della quantificazione effettuata dal C.T.U. delle tariffe d’ormeggio. Oggetto della censura e’ stabilire se il valore numerico 3.625,00 contenuto nella C.T.U. sia stato espresso in L., come ritenuto dalla sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente un errore di lettura poiche’ il C.T.U, aveva indicato il valore 3.400.000, ovvero in Euro, come sostenuto dalla ricorrente. Si tratta, evidentemente, di una questio facti che si risolve nell’interpretazione di un documento versato in atti.

D’altra parte la censura viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Tali oneri processuali non sono stati rispettati con riferimento alla relazione del C.T.U..

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA