Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1093 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28934-2018 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE FURLAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1773/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI

ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.F. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale. La Corte di appello di Venezia rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso, doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, avvenuto oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della ordinanza del tribunale; onde lo dichiarava inammissibile.

2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione T.F.; il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonchè dell’art. 702 quater c.p.c..

Assume che l’appello non poteva essere considerato inammissibile, perchè doveva essere proposto con citazione, e questa era avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, in data 14 marzo 2017, della ordinanza del tribunale essendo la citazione in appello stata notificata il 12 aprile 2017.

2. – Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute nelle more di questo giudizio, hanno precisato che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione. Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa tesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 1 7420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p. risultava proponibile con citazione.

In base a tale principio, cui il Collegio presta ossequio ex art. 374 c.p.c., comma 3, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto (avvenuta il 12 aprile 2017, a fronte della comunicazione, in data 14 marzo dello stesso anno, dell’ordinanza di prime cure) la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello. 3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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