Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1093 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 20/01/2020), n.1093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

W.J., elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Doria 64,

presso lo studio dell’avv. Armando Conti, che la rappresenta e

difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

all’indirizzo di p.e.c. armandoconti.ordineavvocatiroma.org e al fax

n. 06.39744374;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12

(p.e.c. ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, fax n. 06.96514000);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7663/2018 del Tribunale di Roma, emesso il

4.5.2018 e depositato il 25.5.2018, n. R.G. 66150/2017;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La sig.ra W.J., cittadina della Repubblica popolare cinese, nata il (OMISSIS), proponeva domanda di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione umanitaria alla competente Commissione territoriale esponendo di essere divenuta fedele della Chiesa di Dio Onnipotente nel 2012 a seguito di conversione della madre, di aver ricevuto minacce e azioni intimidatorie da parte del capo villaggio, di essersi trasferita altrove andando a vivere da sola, di aver ospitato varie consorelle fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente, di aver subito una irruzione nel suo appartamento della polizia che, in sua assenza, aveva perquisito e sequestrato suoi oggetti personali, fra cui il telefono e il suo personal computer, di essersi rifugiata presso una amica, di essere stata ricercata dalla polizia presso la sua abitazione e presso il suo luogo di lavoro, di aver deciso quindi di espatriare con l’aiuto di una amica che le aveva procurato un biglietto aereo per Roma dove era arrivata il (OMISSIS).

2.La Commissione territoriale ha respinto la domanda non ritenendo credibile il racconto della sig.ra W.J..

3. Il Tribunale di Roma, adito dalla richiedente asilo, con decreto n. 7663/2018, ha respinto il ricorso ritenendo condivisibile la valutazione di non credibilità.

4.Ricorre per cassazione la sig.ra W.J. che in via preliminare chiede di sollevare due questioni di costituzionalità: a) del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza nella emanazione del D.L. n. 13 del 2017 per ciò che concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale; b) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost. commi 1, 2 e 5 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro integrato dall’art. 46 p. 3 della direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c., ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale. Nel merito la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

5. Il ricorso è infondato.

6. Vanno ribadite in primo luogo le statuizioni di questa Corte con le quali sono state ritenute infondate le identiche questioni di costituzionalità proposte in questo giudizio.

7. In particolare quanto alla prima questione questa Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass.civ., sez. I, n. 17717 del 5 luglio 2018; 28119 del 5.11.2018).

8. Quanto alla seconda questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1 poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. civ., sez. I, n. 17717 del 5 luglio 2018; Cass. civ., sez. II, n. 8046 del 21 marzo 2019).

9.Per ciò che concerne propriamente il merito della controversia deve ritenersi che il motivo di ricorso non colga per un verso la ratio decidendi e sia comunque infondato laddove afferma che il Tribunale non ha verificato le condizioni di persecuzione dedotte sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione del paese di provenienza del richiedente asilo. Infatti il Tribunale ha citato accreditate fonti informative internazionali che attestano il bando della Chiesa di Dio Onnipotente da parte delle autorità cinesi che ascrivono alla associazione il carattere di setta e il compimento di azioni criminose. Tuttavia a prescindere da un giudizio sulla legittimità del bando vigente in Cina e sulla pretestuosità o meno delle accuse rivolte dalle autorità il Tribunale, come si è detto, ha ritenuto non credibile la narrazione della ricorrente, specificamente in relazione alla facilità con la quale ha potuto sottrarsi al controllo delle autorità del suo paese e, sulla base di tale valutazione, ha escluso la fondatezza di tutte le domande di protezione proposte. La decisione del Tribunale è corretta perchè contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente non è scindibile il giudizio sulla credibilità della narrazione del richiedente asilo da quello sulla esistenza di condizioni persecutorie (nella specie in danno di una associazione religiosa) o di rischio di un grave danno alla persona derivante dalla situazione del paese di provenienza ovvero di una condizione di esposizione al rischio di condanna alla pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, ovvero a una condizione di vulnerabilità lesiva dei diritti fondamentali della persona. In tutti questi casi, a meno che non ricorra nel paese di provenienza una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre qualsiasi civile al rischio di subire la perdita della vita o un grave danno alla persona per il solo fatto della sua presenza sul posto, è sempre necessario allegare e dimostrare, sia pure con il regime di onere probatorio attenuato vigente nella materia della protezione internazionale, l’incidenza delle condizioni di persecuzione, di rischio o di vulnerabilità sulla situazione personale del richiedente asilo. Nella specie il Tribunale ha escluso che nella Repubblica Popolare Cinese vi sia una condizione oggettiva di rischio, derivante da violenza indiscriminata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e ha ritenuto non concedibile nessuna forma di protezione a causa della non credibilità della narrazione della richiedente asilo quanto alla sua effettiva appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente, appartenenza che, con evidenza, costituisce il presupposto per poter ritenere fondate le domanda di protezione.

Il Tribunale si è pertanto mosso correttamente nel perimetro normativo di derivazione Euro-unitaria e proprio del nostro ordinamento e ha espresso un giudizio di merito che non è sindacabile in questa sede e che non viene neanche impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 dalla ricorrente.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la presa d’atto in dispositivo delle condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte;

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA