Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10929 del 26/05/2016
Civile Decr. Sez. 1 Num. 10929 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che il Comune di Schio, con ricorso del 28 novembre 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti di Antonio Contalbrigo, l’ordinanza emessa tra le stesse parti dalla Corte
d’Appello di Venezia n. 2310/13 in data 25 ottobre 2013;
che resiste, con controricorso, Antonio Contalbrigo.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infarti, con atto in data 19 aprile 2016, sottoscritto per adesione alla rinuncia da parte di
Antonio Contalbrigo. depositato in data 11 maggio 2016, il Comune di Schio ha dichiarato di
rinunciare al ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte di Antonio Contalbrigo, non
sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del presente grado
del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016
Il Presidente
Data pubblicazione: 26/05/2016