Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10929 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 26/04/2021), n.10929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15422/2017 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DOMENICO DE DOMINICIS 42, presso lo studio dell’avvocato ALDO

ANTONIO LIVIO PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI BIMBI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1516/2016 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Pisa, pubblicata il 7 dicembre 2016, che ha rigettato l’appello proposto da P.M.A. avverso l’ordinanza del Giudice di pace di San Miniato n. 35/2007, e nei confronti del Comune di Montopoli di Val D’Arno e di Equitalia Polis s.p.a..

2. Il Tribunale ha ritenuto che il Comune avesse correttamente notificato al P. il verbale di contestazione della violazione dell’art. 149 C.d.S., comma 9 e la conseguente inoppugnabilità in assenza di tempestiva opposizione, così rigettando l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento con finalità “recuperatoria”.

3. P.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste il Comune di Montopoli in Val d’Arno con controricorso, anche illustrato da memoria. Non ha svolto difese in questa sede l’Ente di riscossione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 201 C.d.S. e si contesta il mancato rilievo della nullità o inesistenza della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, in quanto effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti.

In particolare, si evidenzia che la residenza del destinatario era stata individuata per il tramite delle risultanze dell’anagrafe del Comune di Padova e del Registro di immatricolazione del veicolo, e che ciò avrebbe reso inapplicabile l’art. 143, imponendo l’esperimento degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., in assenza dei quali non vi era stata notifica del verbale entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S., con conseguente estinzione dell’obbligazione pecuniaria posta alla base della cartella di pagamento.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La sentenza impugnata riferisce che la notifica del verbale fu tentata presso la residenza del P., all’indirizzo risultante dagli uffici anagrafici comunali e dal Registro di immatricolazione del veicolo, in Via (OMISSIS). In quel luogo l’addetto all’ufficio notificazioni del Comune di Padova non reperì l’abitazione del P., che risultava “trasferito da tempo per ignota dimora”, e provvide a notificare il verbale mediante pubblicazione all’Albo pretorio.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza o l’ignoranza di residenza, dimora o domicilio del soggetto destinatario di notificazione, discrimen tra l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c. e quella dell’art. 143 c.p.c., non possono essere desunte esclusivamente dalle risultanze anagrafiche dei pubblici registri ma richiedono l’esperimento delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza, delle quali l’ufficiale notificante deve dare atto nella relata di notifica.

Pertanto, ai fini del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., “l’ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando (…) va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c., e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti avere avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere – secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri interessi – siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (Cass. 04/06/2014, n. 12526).

2.3. Nella specie, l’onere di diligenza a carico del notificante risulta essere stato assolto, nei termini già riferiti: è stato accertato, in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, che il destinatario aveva lasciato l’abitazione per un domicilio ignoto.

Non si è trattato dunque di assenza solo momentanea del destinatario della notificazione, situazione nella quale si sarebbe dovuto applicare il procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c., che postula l’impossibilità di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall’art. 139 c.p.c., a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea, quale quella accertata nella specie, rientra nella previsione dell’art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Montopoli in Val D’Arno, che liquida in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese(generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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