Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10929 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ELABORAZIONE DATI SAS DI RAMELLA EMANUELA & C. in persona del

legale

rappresentante, C.R., A.C., G.

S., A.S., B.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MARCO SORMANO, EMILIO JONA, giusta procura alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY SRL e per essa PIRELLI RE Credit

Servicing SpA gia’ denominata CREDIT SERVICING SPA, gia’ Servizi

Immobiliari Banche – SIB SpA in persona del suo Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. BASSO PAOLO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2008 del TRIBUNALE di BIELLA del 26.5.08,

depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Guido Romanelli che si riporta agli

scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso come da relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 7 aprile 2009 B.C., A.S., C.R., A.C., G. S. ed Elaborazione Dati S.a.s. di Ramella Emanuela & C. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 28 maggio 2008 dal Tribunale di Biella che aveva rigettato la loro opposizione all’esecuzione contro essi intrapresa dalla International Credit Recovery (5) S.r.l..

La societa’ intimata ha resistito con controricorso.

2 – E’ jus receptum (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 20392 del 2009) che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 17 febbraio 2006, n. 52, in particolare all’art. 616 c.p.c., la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione non impugnabile nei modi ordinali e, come tale, e’ soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Conseguentemente, essa e’ impugnabile per violazione di legge mentre (Cass. Sez. 3^, n. 26426 del 2008) il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, solo quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se’.

3. – I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2808 c.c., comma 2; omessa o insufficiente motivazione. Formulano un quesito finale mediante il quale chiedono alla Corte di stabilire se, stante la natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria, debba ritenersi illegittima una procedura esecutiva intrapresa sui beni non contemplati nella nota d’iscrizione.

Il quesito non contiene alcun riferimento alla configurabilita’ di un vizio di motivazione nei limiti consentiti in sede di ricorso straordinario e, quanto alla denunciata violazione del comma e dell’art. 2808 c.c. si rivela assolutamente astratto, poiche’ prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata. A cio’ va aggiunto che dal testo della sentenza impugnata non risulta che la violazione dell’art. 2808 c.c. sia stata denunciata avanti al Tribunale.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2809 c.c. enunciante il principio di specialita’ dell’ipoteca e dell’art. 2808 c.c. enunciante quello di pubblicita’ dell’ipoteca; omessa o insufficiente motivazione. I due quesiti finali (Dica la Cassazione se ogni volta che si verifichi una inesattezza, una omissione o una incertezza nei titoli o nella nota di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identita’ degli immobili gravati, ne consegua la nullita’ della iscrizione ipotecaria e dica la Cassazione se la violazione del principio di diritto della specialita’ e pubblicita’ dell’ipoteca comporti la nullita’ dell’iscrizione ipotecaria) presentano i medesimi connotati negativi in termine di non denunciabilita’ del vizio di motivazione, di astrattezza del quesito e di novita’ della questione indicati con riferimento al primo motivo e per le ragioni li’ esposte.

Il terzo motivo, con il quale viene denunciata contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui richiama e fa proprie le conclusioni del C.T.U. a loro volta contraddirtene, a prescindere dalla mancanza del momento di sintesi prescritto dall’interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007), prospetta un vizio di motivazione non consentito in sede di ricorso ex art. 111 Cost., non rispetta il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008), sottopone all’esame della Corte questioni che implicano esame degli atti e valutazioni di merito. La prima e la terza delle appena sopra esposte considerazioni determinano l’inammissibilita’ del quarto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano insufficienza della motivazione nella parte in cui si ritiene automaticamente esteso alle parti comuni il vincolo gravante sulla proprieta’ solitaria escludendo che si tratti di vincolo pertinenziale.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2825 c.c. Il quesito finale (dica la Suprema Corte se il frazionamento operato rispetto a beni indivisi abbia natura dichiarativa ed efficacia ex tunc come qualsiasi attivita’ divisionale che concerna tali beni) si rivela astratto per la mancanza di una qualsiasi riferimento al caso concreto e per l’omessa indicazione della regola juris – necessariamente diversa – adottata dal Tribunale. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, i ricorrenti non hanno dimostrato che la addotta violazione di norma di legge sia stata eccepita avanti al Tribunale.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie e i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non dimostrano il corretto assolvimento dell’onere processuale posto dall’art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso condividendo le affermazioni in fatto e di diritto contenute nella relazione con riferimento alle denunciate violazioni di norme di diritto; per quanto riguarda i vizi di motivazione, il collegio osserva che hanno ragione i ricorrenti nel sostenerne la denunciabilita’ anche nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., ma che nei quattro motivi che li lamentano mancano i prescritti momenti di sintesi;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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